Nella fase di mediazione la parte attrice, che deve promuoverla a pena di improcedibilità della domanda, deve presenziare personalmente ovvero anche in caso di conferimento di procura, quest’ultima deve essere speciale cioè essere idonea ad impegnare la parte nella specifica fase della mediazione stessa, deve indicare nel contenuto lo specifico oggetto dell’attività delegata e nello specifico la disponibilità dei diritti oggetto di mediazione (da ultimo Cass. 2019 n. 8473). Sicché deve ritenersi preferibile la presenza personale della parte, ovvero possibile anche quella del difensore, purché sia munito di procura speciale a termini di cui agli orientamenti della Corte di Legittimità e purché siano almeno sussistenti ed evidenziate le ragioni per la mancata comparizione personale della parte, tenuto conto che il procedimento di mediazione è stato congegnato proprio al fine di scongiurare le liti giudiziarie e consentire mediante il confronto personale delle parti il reperimento di soluzioni alternative al conflitto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Bianca Manuela Longo, con la sentenza n. 967 dell’11 maggio 2023.
Nel caso di specie, parte attrice aveva allegato solo una procura generale e non speciale, peraltro illeggibile e apposta su un documento che, come sopra già esposto, non risultava nemmeno depositato all’organismo di mediazione.
Pertanto, in ragione dell’assenza di parte attrice, sulla quale gravava l’onere di attivazione e partecipazione al procedimento di mediazione, anche la sua domanda – insieme a quella dei fideiussori che non avevano depositato istanza di mediazione in uno a quella dell’attrice – è risultata improcedibile, con conseguente condanna alle spese in favore della banca convenuta.
Tuttavia, si rileva che sul punto, come già evidenziato in un articolo pubblicato in materia, non sussiste una norma di legge che specificamente imponga il conferimento di una procura speciale al difensore che agisca in delega della parte né che tantomeno, come in alcune pronunce di merito si è affermato, tale procura debba avere forma notarile.
Il vuoto normativo, pertanto, impone di leggere l’assenza della norma in modo teleologicamente orientato facendo leva sulle finalità deflattive che un istituto come la mediazione persegue.
Se il suo scopo primario è, infatti, quello di accelerare la definizione delle liti e consentire in modo agevole e pacifico la risoluzione delle medesime passando attraverso la strada stragiudiziale, alleggerendo in tal modo anche il contenzioso e i relativi costi, occorre senza dubbio aderire all’orientamento che meglio consente il raggiungimento delle predette finalità.
Ciò è reso possibile dall’utilizzo di una procura sostanziale semplice, che sia autenticata dallo stesso difensore o anche soltanto sottoscritta unicamente dalla parte e che magari coincida proprio con la procura che la parte conferisce al proprio difensore nella rappresentanza dei suoi interessi in generale, intesi sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Si è già evidenziato, infatti, che soprattutto quando la parte firma digitalmente l’atto, non si riscontrano motivi validi per affermare invece la necessità dell’autenticazione notarile né tantomeno di quella dello stesso difensore, avendo certezza che il documento proviene in questo caso direttamente dalla parte che l’ha sottoscritto.
La firma digitale della parte, infatti, dando certezza sulla provenienza dell’atto, potrebbe rappresentare la soluzione interpretativa migliore, proprio nell’ottica tipica delle celerità e della deflazione processuale.
Tutt’al più si potrebbe affermare che il vincolo di forma più stringente è imposto soltanto in quei casi in cui per l’atto da concludere vi siano obblighi specifici predisposti dalla stessa legge.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: È PROPRIO NECESSARIA LA PROCURA NOTARILE PER IL DIFENSORE DELEGATO DALLA PARTE?
RIFLESSIONI E CRITICHE SUGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Articolo Giuridico | 09.10.2023 |
LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI PRINCIPALI: MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE
IL MEDIATORE SPIEGA LE RECENTI INNOVAZIONI LEGISLATIVE
Articolo Giuridico | 17.04.2023 |
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno