Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Ne consegue che, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 686 pubblicata il 4 agosto 2020.
In questo giudizio di appello, l’appellante – nel caso la banca – ha reiterato l’eccezione di improcedibilità per la mancata comparizione personale della parte del procedimento di mediazione preliminare al primo grado.
L’orientamento giurisprudenziale, in tal senso, è stato ormai cristallizzato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 8473 del 27.3.2019, ha risolto l’importante questione giuridica precisando che “la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore. In questo caso, però, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata. Se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Il Giudice ha ritenuto dichiarare l’improcedibilità della domanda veicolata dalla CLIENTE nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Nella sentenza di primo grado la questione relativa alle implicazioni conseguenti alla mancata comparizione personale delle parti in sede di mediazione non risulta in alcun modo esaminata, con il conseguente corollario che il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio la questione di improcedibilità di detta domanda, e che l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTECIPAZIONE È DELEGABILE AL PROPRIO DIFENSORE SOLO CON PROCURA “SOSTANZIALE”
L’AVVOCATO NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: mediazione obbligatoria a carico del creditore opposto
Le Sezioni Unite compongono il contrasto con un percorso interpretativo di carattere testuale, logico e sistematico
Sentenza | Cass. civ., Sezioni Unite, Pres. Travaglino Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19596
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’ECCEZIONE VA SOLLEVATA ENTRO LA SCADENZA PRECLUSIVA DELLA PRIMA UDIENZA
LA PROCEDURA NON SI PUÒ CONSIDERARE ESPLETATA SE EMERGE LA VOLONTÀ DI SOTTRARSI AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DELLA LITE INSORTA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Giuseppe De Tullio | 14.01.2020 | n.64
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