Il termine di giorni quindici previsto dall’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010, assegnato dal giudice alle parti per la presentazione della domanda di mediazione ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità della domanda pertanto che la tardività dell’instaurazione del procedimento di mediazione non può essere equiparata al mancato svolgimento del procedimento medesimo, a meno che dal ritardo non sia derivato un pregiudizio all’effettivo esperimento della mediazione prima dell’udienza di verifica, fissata ex art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010.
La mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine conduce alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., allorquando nemmeno ricorrono da un punto di vista sostanziale, i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.
Non essendo la domanda di mediazione un atto del processo, “predicare la perentorietà del termine per la sua presentazione è fuori luogo” la disciplina dello stesso non è riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c.; per cui, il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità della domanda, a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima della udienza di verifica, fissata ai sensi del secondo comma dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/10.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale, con l’ordinanza del 15.05.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, il Giudice dopo aver evidenziato e indicato alle parti in lite gli indici diento della procedura di mediazione.
In particolare, sebbene l’attrice, in ottemperanza alle statuizioni giudiziali, aveva dato inizio al procedimento, parte convenuta non solo non era comparsa al relativo incontro senza darne motivazione, ma, peraltro, all’udienza di rinvio fissata dal Tribunale, aveva formulato eccezione di improcedibilità della domanda per tardività, adducendo che la domanda mediatizia era stata presentata oltre il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.
Si opponeva a tale eccezione l’attore chiedendo, in ogni caso, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale, considerando la dirimente questione di diritto afferente la natura del termine di 15 giorni ex art. 5, co. 1 bis e 2, D.Lgs. n. 28/2010, ha ritenuto opportuno pronunciarsi in via preliminare su tale assunto e soffermandosi sulla sussistenza di tre differenti orientamenti giurisprudenziali diffusisi circa la natura perentoria o ordinatoria del predetto termine, ha ritenuto di non poter condividere l’orientamento che attribuisce carattere perentorio alla suindicata scadenza.
In particolare, secondo il Giudicante in assenza di un’esplicita previsione legale, non potrebbe attribuirsi natura perentoria al termine giudiziale dettato ai fini dell’esperibilità del procedimento mediatizio, in quanto prescindendo dalla considerazione secondo cui il carattere perentorio del termine possa desumersi in via interpretativa dallo scopo e dalle funzioni dell’atto, determinerebbe in primo luogo un’interpretazione estensiva in malam partem della disposizione normativa che sanziona con l’improcedibilità della domanda giudiziale il solo caso di mancato esperimento della procedura di mediazione e non anche la diversa ipotesi di tardiva attivazione di un procedimento regolarmente conclusosi, ed in secondo luogo una preponderanza dell’elemento formale su quello sostanziale, contrastando, quindi, con la ratio legis di incentivazione del ricorso alla mediazione.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto che la presentazione della domanda di mediazione successivamente al termine di quindici giorni assegnato dal Giudice non consente di ritenere operante la sanzione di improcedibilità prevista per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento, da cui ne consegue, pertanto, che la tardività dell’instaurazione del procedimento di mediazione non può essere equiparata al mancato svolgimento del procedimento medesimo.
il Giudicante ha spiegato che, del resto, non essendo la domanda di mediazione un atto del processo, predicare la perentorietà del termine per la sua presentazione è fuori luogo, e pertanto, che la disciplina dello stesso non è riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c.; per cui, il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità della domanda, a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima della udienza di verifica, fissata ai sensi del secondo comma dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/10.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda principale con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
OPPOSIZIONE A D.I.: È ONERE DEL DEBITORE OPPONENTE DARE IMPULSO ALLA MEDIAZIONE
IMPROCEDIBILE ANCHE QUANDO AL PROCEDIMENTO, INSTAURATO TEMPESTIVAMENTE DALLA BANCA, NON PARTECIPI L’OPPONENTE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli | 20.07.2017 | n.670
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