In tema di mediazione, la parte che intenda agire in giudizio ha l’obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se potrà delegare ad altri tale attività, la quale non ha natura di attività strettamente personale.
La delega a partecipare alla procedura di mediazione potrà essere conferita anche al difensore al quale la parte ha conferito mandato alle liti ma allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività ad essa relative, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Ne consegue che la comparizione dinanzi al mediatore può comportare disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso, sicché la procura rilasciata per la partecipazione alla procedura, che potrà essere conferita anche al difensore costituito in giudizio, esula dai poteri anche conciliativi attribuiti con la procura alle liti. La stessa, infatti, attribuisce poteri processuali al difensore in relazione al solo oggetto della domanda giudiziale evidenziandosi, altresì, che con esclusivo riferimento agli stessi il difensore ha poteri certificativi dell’autenticità e provenienza della sottoscrizione.
Orbene, troveranno applicazione le regole generali in tema di rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. c.c., le quali consentono di attribuire al rappresentante una procura di carattere sostanziale a transigere. La procura da conferirsi a tal fine dovrà avere, in forza del disposto dell’art. 1392 c.c., la stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e, quindi, essendo relativa ad un negozio transattivo, dovrà rivestire forma scritta ai fini probatori ex art. 1967 c.c., salvo il disposto dell’art. 1350 n. 12) c.c.
E’ necessario, inoltre, che sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione del diritto – come richiesto dall’art. 1966 c.c. -. Tale finalità è conseguibile solo con una procura notarile o autenticata ai sensi dell’art. 2703 c.c., dovendosi distinguere la posizione del rappresentante sostanziale della parte da quella del difensore, il quale dovrà assistere la parte sostanziale nel corso della procedura di media-zione, pur potendo le due figure essere concentrate in un unico soggetto, seppur in forza di due rapporti di mandato differenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Giudice Luigi D’Ambrosio nella sentenza n.1705 del 27.08.2021.
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