Qualora il tentativo obbligatorio di mediazione venga esperito presso un Organismo territorialmente incompetente, l’azione deve considerarsi improcedibile
Ai sensi dell’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione va presentata mediante il deposito dell’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Pertanto, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo, che non ha competenza territoriale, non produce effetti.
Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi con domanda congiunta ad altro Organismo.
La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione ha una funzione di deflazione processuale e, quindi, l’organismo di mediazione adito deve aver sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai princìpi che determinano la competenza, al fine di consentire al convenuto di partecipare senza oneri eccessivi.
E’ il principio stabilito dal Tribunale di Foggia, Giudice Antonio Lacatena nella sentenza del 19.07.2021n. 1831.
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