La mediazione, allo scopo di soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010, deve riguardare tutte le pretese sulla base delle quali parte attrice ha agito in quanto l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, II comma, d. lgs. 28/2010;
Lo svolgimento dell’ATP non esonera dall’assolvimento della condizione di procedibilità, a fortiori nel caso in cui tale procedimento non abbia riguardato l’intera materia del contendere.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari, con l’ordinanza depositata il 19 gennaio 2017.
Nel caso di specie una società, a seguito di accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio una Banca con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, al fine di accertare l’illegittima applicazione, da parte dell’istituto di credito, di interessi usurari ed anatocistici, chiedendo per l’effetto la rideterminazione del saldo di conto corrente.
A riscontro di specifica sollecitazione del giudice, l’attrice produceva nel giudizio l’istanza con la quale aveva promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti di causa, previsto obbligatoriamente dall’art. 5, D. Lgs. n. 28 del 2010.
In merito alla predetta istanza, il Giudice veronese rilevava che la procedura aveva riguardato soltanto una delle pretese poste a base dell’azione, ossia quella relativa all’applicazione da parte dell’istituto di credito, di interessi usurari.
Il Tribunale, verificato che a fondamento della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente era stata posta anche la doglianza relativa all’ applicazione di interessi anatocistici – la quale non era stata prospettata nemmeno nell’ATP svoltosi tra le parti prima della mediazione-, nonchè la responsabilità dell’istituto per violazione dell’obbligo di buona fede; ha osservato che l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, II comma, d. lgs. 28/2010 e che lo svolgimento dell’ATP non esonera dall’assolvimento della condizione di procedibilità, a maggior ragione nel caso in cui tale procedimento non abbia riguardato l’intera materia del contendere.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione con riguardo alla totalità delle pretese azionate in giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si veda:
MEDIAZIONE: i possibili effetti del diniego dell’organismo alla partecipazione telematica
L’incontro andrà ripetuto con altro organismo abilitato
Articolo Giuridico | 15.01.2017 |
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Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 15.12.2016 |
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE PUÒ DELEGARE IL PROPRIO DIFENSORE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NESSUNA NORMA PRESCRIVE LA PRESENZA OBBLIGATORIA DELLA PARTE
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 28.09.2016 |
MEDIAZIONE: SE L’ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE
L’ATTORE NON PUÒ LIMITARSI AD ENUNCIARE VAGAMENTE IL PROPRIO DIRITTO SENZA PRECISARE IL PETITUM
Sentenza| Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri | 28.09.2016 | n.5820
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