Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Ne consegue che, ove essa non si attivi dopo che il giudice abbia onerato le parti di presentare la domanda, alla pronuncia di improcedibilità di cui al comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, il quale ben potrà essere riproposto senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
Questo principio, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 che ha comportato un overruling giurisprudenziale non imprevedibile e dunque con applicabilità retroattiva.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Paola, Giudice Maurizio Ruggiero, nella sentenza n. 645 del 21 agosto 2023.
Accadeva che il debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli su istanza della società che aveva acquistato il credito a consumo da un istituto di credito.
Instaurato il contraddittorio, il giudice rilevava l’improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 28/2010, visti gli art. n. 5 e 6 d.lgs. 28/2010, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per il deposito dell’istanza di mediazione e rinviando la causa.
Entro il rinvio disposto dal giudice, nessuna parte proponeva la domanda di mediazione.
Il creditore formulava allora istanza di rimessione in termini affinché potesse provvedere all’instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Il giudice riteneva tale istanza non meritevole di accoglimento: affermava infatti che quando era stata pronunciata l’ordinanza di rinvio con richiesta alle parti di depositare l’istanza di mediazione nel termine indicato, vi era un contrasto giurisprudenziale su quale parte avesse l’onere di proporre la mediazione nei giudizi introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Tale diatriba era stata risolta da una sentenza delle Sezioni Unite, la n. 19596/2020, la quale affermava che l’onere ricade sull’opposto.
È l’opposto, infatti, in quanto attore in senso sostanziale, a dover presentare la domanda senza restare inerte, a maggior ragione nel caso di specie, in cui il giudice aveva onerato le parti a presentare la domanda. Qualora non lo faccia, incorre nella pronuncia di improcedibilità dell’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò non toglie che potrà far valere il proprio diritto promuovendo un nuovo giudizio.
Il giudice affermava, poi, che la sentenza della Suprema Corte aveva comportato una ipotesi di overuling dal carattere prevedibile per l’iter giurisprudenziale che aveva portato alla sua pubblicazione. Dunque, i principi espressi in essa erano applicabili al caso di specie, nonostante l’istanza di rimessione in termini fosse stata presentata prima della pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DEL CREDITORE OPPOSTO
LE SEZIONI UNITE COMPONGONO IL CONTRASTO CON UN PERCORSO INTERPRETATIVO DI CARATTERE TESTUALE, LOGICO E SISTEMATICO
Sentenza | Cass. civ., Sezioni Unite, Pres. Travaglino Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19596
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