ISSN 2385-1376
Testo massima
La mediazione disposta dal Giudice implica che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, comparse personalmente – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
In caso di mediazione ex officio, la condizione di procedibilità non è dunque soddisfatta quando i difensori si recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il rifiuto di procedere oltre.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Firenze, dott.ssa Luciana Breggia, con ordinanza depositata in data 19.03.2014.
Nel caso in esame, il Tribunale, rilevato che la controversia oggetto di causa rientrava tra quelle per le quali operava la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, disponeva, ai sensi dell’art. 5, comma II, D. Lgs. n. 28 del 2010, l’invio delle parti in mediazione, assegnando termine di quindici giorni per avviare la procedura, con relativa fissazione dell’udienza di verifica.
Contestualmente all’adozione di tali provvedimenti, il Giudice ha fornito puntuali indicazioni circa “i profili da osservare affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito e la condizione di procedibilità verificata”, precisando che la mediazione debba svolgersi con la presenza personale delle parti e che l’ordine del giudice di esperire la mediazione abbia riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio.
Con riguardo al primo dei requisiti indicati, il Tribunale ha precisato che l’esigenza della presenza fisica delle parti in sede di mediazione sia da ricondurre alla natura stessa dell’istituto, che “mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore”. Siffatta conclusione risulta del resto confermata dal combinato disposto degli artt. 5 ed 8 del succitato decreto, che prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l’assistenza degli avvocati.
Quanto al secondo presupposto, che si traduce nell’esigenza dell’effettivo e sostanziale esperimento del tentativo di mediazione, il Tribunale si è pronunciato risolvendo i problemi di raccordo e coordinamento proprio tra l’art. 5, comma 5 bis (che ipotizza un primo incontro concluso senza l’accordo), e l’art. 8 (dal quale sembrerebbe invece ricavarsi che il primo incontro sia destinato solo alle informazioni date dal mediatore ed alla verifica della volontà di iniziare la mediazione), anche alla luce delle disposizioni di cui alla direttiva CE n. 52/2008.
Operato il necessario coordinamento tra le norme sopra citate, il Tribunale ha dunque affermato che “ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori”.
Del resto, non avrebbe senso una dilazione del processo civile per un siffatto adempimento burocratico, atteso che “la dilazione si giustifica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data un’effettiva chance di raggiungimento dell’accordo alle parti. Pertanto occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustificabile all’accesso alla giurisdizione”.
A conferma di tale orientamento interpretativo, le statuizioni relative al disposto dell’art. 5 della direttiva europea citata, che distingue le ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione rispetto all’invio per una semplice sessione informativa. Da tale distinzione, il Giudice ha ricavato “un ulteriore motivo per ritenere che nella mediazione disposta dal giudice, viene chiesto alle parti (e ai difensori) di esperire la mediazione e cioè l’attività svolta dal terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole e non di acquisire una mera informazione e di rendere al mediatore una dichiarazione sulla volontà o meno di iniziare la procedura mediativa”.
In conclusione, il Giudice ha affermato l’esigenza che le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore e che la mediazione si effettivamente avviata.
Testo del provvedimento
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