Provvedimento segnalato dall’Avv. Angelo Di Girolamo, del foro di Marsala
È inammissibile l’istanza di mediazione presso organismo non compente territorialmente e quindi non è avverata la condizione di procedibilità.
Con riguardo agli effetti dell’improcedibilità, l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è posto a carico del creditore opposto e, pertanto, è sul medesimo che ricade il mancato esperimento della condizione de qua.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Marsala, Giudice Rosita Cosentino, con la sentenza 138 del 15 febbraio 2024.
Il caso di specie riguardava il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui parte opposta rilevava di avere avviato la procedura di mediazione demandata dal Giudice, avente poi esisto negativo per la mancata partecipazione senza alcuna giustificazione da parte dell’opponente.
Parte opponente replicava, a sua volta, di non essere stata informata della procedura conciliativa e che, in ogni caso, l’organismo adito era da considerarsi territorialmente incompetente.
Il Tribunale ha in primo luogo evidenziato che la normativa di settore, D. Lgs. 28/2010, prevede all’art. 4 che la domanda di mediazione vada presentata mediante il deposito dell’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Tuttavia, la norma non prevede altresì le conseguenze collegate alla violazione di tale disposizione.
Dunque, non essendo espressamente stabilite le sanzioni per l’inosservanza dell’indicazione di competenza territoriale, le conseguenze sono state prospettate in via interpretativa.
In particolare, si è ritenuto di applicare in via analogica la disciplina relativa alla competenza del tribunale.
È stato pertanto osservato che le conseguenze sarebbero diverse ove si tratti di competenza derogabile ovvero competenza inderogabile e quindi ove sia stata eccepita tempestivamente dalla parte invitata a partecipare al procedimento ovvero la parte non vi abbia partecipato affatto senza nulla eccepire.
Nel caso in esame, la parte invitata a partecipare non solo sosteneva di non avere avuto conoscenza dell’invito ma aveva pure nella prima difesa utile eccepito l’incompetenza per territorio dell’organismo di mediazione presso il quale era stato radicato il procedimento. Ne discendeva, che nella fattispecie, non si ponesse alcuna questione circa la tempestività dell’eccezione.
Nemmeno si poneva alcuna questione circa il difetto di competenza territoriale, al cui riguardo nulla aveva replicato parte opposta.
Parte convenuta, dunque, nonostante le contestazioni di parte opponente- non aveva dedotto alcunchè né provato in alcun modo che l’organismo di mediazione compulsato avesse una sede territoriale nel luogo in cui aveva sede il giudice competente per la controversia.
Quindi, a fronte della tempestività dell’eccezione, e della acclarata incompetenza per territorio, occorreva analizzare le conseguenze dell’incompetenza.
Il Tribunale ha evidenziato che la giurisprudenza di merito (non risultando intervenute al riguardo pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione) si era costantemente pronunciata nel senso di considerare inammissibile l’istanza di mediazione presso organismo non compente territorialmente e quindi non avverata la condizione di procedibilità.
È pur vero che l’art. 4 della detta disciplina prevede che sull’accordo delle parti possa anche essere derogata la competenza territoriale dell’organismo di mediazione, ma nel caso di specie, difettava l’accordo delle parti in deroga della competenza territoriale dell’organismo di mediazione, era stata eccepita dalla parte invitata l’incompetenza territoriale del mediatore nella prima difesa utile ed era, infine, incontestata l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito.
Pertanto, la domanda di mediazione non aveva prodotto alcun effetto.
Conseguentemente, non essendo stata (validamente) esperita la condizione di procedibilità, la domanda di parte opposta è stata dichiarata improcedibile.
Con riguardo agli effetti dell’improcedibilità, il Tribunale ha osservato come l’esperimento della condizione de qua sia posto a carico della parte opposta (cfr. sentenza n. 19596 del 8.09.2020 in cui a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha posto a carico del creditore opposto l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Pertanto, è a carico della opposta che si sono prodotte le conseguenze della mancata osservanza della condizione di procedibilità, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della medesima alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
TARDIVA OVE L’ECCEZIONE È SOLLEVATA CON LE NOTE CONCLUSIONALI
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956
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