L’art. 3, comma 5, primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, (Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (…)) impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita.
L’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa.
Pur in mancanza di una chiara previsione normativa, lo stesso iter va seguito nel caso in cui, in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa.
Una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esito conciliativo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, con ordinanza depositata in data 23 dicembre 2015, con una pronuncia sulla questione della sovrapposizione dei procedimenti stragiudiziali previsti dal legislatore per la soluzione delle liti.
Il caso di specie riguardava un procedimento monitorio teso ad ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in sede di stipula di un contratto preliminare di affitto di ramo di azienda rimasto inadempiuto per il rifiuto della stipula del contratto definitivo da parte del promittente concedente.
Il promissario affittuario otteneva dal Tribunale il decreto ingiuntivo per l’importo richiesto, poi dichiarato esecutivo nel giudizio di opposizione, non essendo la stessa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Il giudice rilevava, altresì, d’ufficio, che la materia rientrava in quelle per le quali è previsto l’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità ex lege ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, cosicchè andava assegnato alle parti il termine per la presentazione dell’istanza, non ostando a ciò la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, il creditore avesse inviato alla debitrice un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
Infatti l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati…”. Tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita.
Insomma, l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa.
Ad avviso del giudice è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter vada seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata \prima esperita una negoziazione assistita facoltativa.
Una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esito conciliativo.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti il termine di quindici giorni per presentare l’istanza di mediazione.
Per altri contributi in materia di mediazione di rinvia a:
MEDIAZIONE: SE L’ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE
L’ATTORE NON PUÒ LIMITARSI AD ENUNCIARE VAGAMENTE IL PROPRIO DIRITTO SENZA PRECISARE IL PETITUM
Sentenza| Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri | 28.09.2016 | n.5820
MEDIAZIONE: PROCEDIBILE L’ISTANZA TEMPESTIVA TRASMESSA A MEZZO RACCOMANDATA CON TARDIVA RICEZIONE
RILEVA LA DATA DI INVIO DELLA DOMANDA E NON LA SUA RICEZIONE DA PARTE DELL’ORGANISMO
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini | 14.09.2016 |
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE
L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418
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