ISSN 2385-1376
Testo massima
Qualora in forza di una clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva, sia stata eccepita in comparsa di costituzione e risposta l’incompetenza territoriale del tribunale adito da parte attrice, non può assumere rilievo il fatto che la banca convenuta non abbia eccepito l’incompetenza territoriale in sede di mediazione (o anche solo nella comunicazione di mancata adesione). Infatti l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma.
L’incompetenza territoriale riguarda il giudizio dinnanzi al Tribunale e quindi va eccepita unicamente in tale sede, nella comparsa di risposta.
È inammissibile la dichiarazione di aderire all’eccezione d’incompetenza territoriale formulata per la prima volta da parte attrice nella comparsa conclusionale e in via subordinata. Infatti, in primo luogo, la comparsa conclusionale è un atto destinato unicamente a illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio e, in secondo luogo, la formulazione dell’adesione solamente in via subordinata priva di senso l’adesione stessa, posto che questa, per sua natura, è finalizzata a evitare una decisione sulla competenza.
Nella fattispecie in esame, una società e i suoi soci, in qualità di fideiussori, convenivano la Banca avanti al Tribunale di Monza, chiedendo che venisse accertato il saldo del conto corrente intestato alla società, epurato da remunerazioni, interessi ultralegali e anatocismo, in quanto, in tesi, illegittimamente applicati.
La Banca si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande formulate nei suoi confronti da parte attrice ed eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza (adito dagli attori) per essere competente il Tribunale di Milano, in virtù della clausola di competenza esclusiva prevista dal contratto di conto corrente per cui era causa.
Nel corso della prima udienza, parte attrice contestava la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Banca, sostenendo che la mancata proposizione di tale eccezione già in sede di mediazione (anch’essa svoltasi nella circoscrizione del Tribunale di Monza) avrebbe comportato un’accettazione tacita della deroga alla competenza territoriale.
Cionondimeno, nel prosieguo del giudizio e, segnatamente, con la propria comparsa conclusionale, parte attrice, pur ribadendo tutte le proprie difese, dichiarava di aderire, ma solo in via subordinata, all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Banca.
Il Tribunale di Monza accoglieva quindi l’eccezione sollevata dalla banca e rigettava le argomentazioni opposte da parte attrice.
La pronuncia in commento affronta un tema a quanto consta inedito nel panorama giurisprudenziale, giungendo ad affermare principi condivisibili al fine di definire i rapporti tra il procedimento di mediazione ex d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e il successivo giudizio ordinario.
Più in particolare, si stabilisce che la parte convocata in mediazione non abbia alcun onere di sollevare l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito da parte dell’istante.
Come è stato correttamente rilevato dal Tribunale di Monza, l’onere di sollevare già in sede di mediazione eccezioni pregiudiziali attinenti la competenza territoriale dell’organismo adito non è imposto da alcuna norma.
Anzi, sembrerebbe addirittura contrario alla lettera della legge sostenere (come parrebbe essere accaduto nella specie) che il foro in cui si trova l’organismo di mediazione erroneamente adito di cui non sia stata contestata la competenza territoriale sia idoneo a esercitare una sorta di “vis attractiva” anche rispetto all’eventuale e successivo giudizio ordinario.
Infatti, l’art. 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al fine di determinare la competenza territoriale dell’organismo di mediazione, impone, dapprima, di individuare il foro competente a decidere la promuovenda causa secondo le regole generali del codice di rito e, solo di riflesso, consente individuare il luogo presso cui è possibile promuovere la mediazione (cfr. Cass. 2 settembre 2015, n. 17480).
Pertanto, ove le parti abbiano pattuito che per ogni controversia sia competente in via esclusiva un determinato Tribunale, anche il tentativo di mediazione dovrà essere esperito presso un organismo di mediazione appartenente alla circoscrizione territoriale di quel Tribunale.
Se così non fosse, infatti, si verificherebbe un’inammissibile distorsione delle regole processuali sulla competenza territoriale che verrebbero sovvertite per il solo fatto che sia stato previamente esperito un tentativo di mediazione nella circoscrizione di un Tribunale incompetente.
Altrettanto condivisibile è il giudizio di inammissibilità circa l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale formulata solo in via subordinata.
In linea generale, infatti, la dichiarazione di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta il venir meno del potere del giudice adito di decidere sulla competenza: a tal fine si richiede unicamente che sussista l’accordo fra le parti in merito al giudice ritenuto competente.
Tuttavia, ove l’adesione all’eccezione di incompetenza sia stata formulata dall’attore solo in via subordinata (come accaduto nella specie), è evidente come egli non sia realmente d’accordo sul Tribunale individuato dal convenuto come competente a decidere, tant’è che nel caso di specie parte attrice, in via principale, ha proposto argomenti a supporto della competenza territoriale del Tribunale da essa adito. Da ciò discende dunque che il giudice, in ogni caso, dovrà esaminare le argomentazioni sviluppate da ciascuna parte in merito alla questione relativa alla competenza territoriale: solo nel caso in cui dovesse accogliere l’eccezione di incompetenza e conseguentemente rigettare le difese sviluppate dall’attore in via principale potrà prendere in considerazione l’adesione a tale eccezione e quindi al Tribunale individuato come competente dal convenuto.
Dalle considerazioni che precedono si evince che una dichiarazione di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale formulata in via di mero subordine non esonera in alcun modo il giudice adito dal decidere sulla competenza. È quindi da condividere la decisione del Tribunale di Monza laddove si osserva che l’adesione all’eccezione di incompetenza formulata solo in via subordinata «priva di senso la stessa adesione».
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 297/2016