L’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sull’opponente che attiva il rito ordinario di cognizione; in caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione, sia della conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
È’ sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria, in quanto una diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte attrice.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 5308 del 07.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, una Società Utilizzatrice stipulava un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autoveicolo, rispetto il quale risultava inadempiente.
La Società Finanziaria otteneva un decreto ingiuntivo avverso il quale si opponevano la l’Utilizzatrice e il suo Fideiussore.
Resisteva in giudizio la Società Finanziaria.
La parte attrice opponente eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, richiamando gli artt. 18 e seguenti c.p.c. e l’art. 33, lett. U), del Codice del Consumo.
Sul punto, il Giudice ha rilevato che nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina consumeristica, in quanto la parte contraente era una persona giuridica, che stipulava il contratto di leasing per lo svolgimento della propria attività professionale e seppure il fideiussore risultava essere una persona fisica, compatibile con la definizione di consumatore, la garanzia prestata, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, accede alla qualifica del contraente principale, che nel caso di specie era un professionista.
Per di più, la competenza territoriale risultava confermata dal regolamento contrattuale che prevedeva tra i fori alternativi, per la risoluzione di eventuali controversie, il Tribunale adito.
La Società finanziaria convenuta eccepiva l’improcedibilità del giudizio di cognizione per non aver l’opponente esperito il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010.
A tal riguardo, il Giudice Istruttore con ordinanza rilevava che il contratto finanziario dedotto nel giudizio rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e il difetto del tentativo di risoluzione stragiudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice”.
Posto che nel caso di specie il tentativo di risoluzione stragiudiziale non era stato esperito, il giudicante assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione fissando la successiva udienza.
Sul punto, il Tribunale si è interrogato su chi avesse l’onere di promuovere la mediazione e quindi interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità.
Precisamente, si è posto il problema se, nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’improcedibilità debba intendersi riferita all’azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell’emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto o se, invece, debba intendersi debba intendersi riferita all’azione proposta dal debitore ingiunto.
Nel primo caso dovrebbe ritenersi privato di efficacia il decreto ingiuntivo emesso, mentre nel secondo caso, al contrario, l’improcedibilità dell’azione proposta dall’opponente porterebbe al definitivo ed irrimediabile consolidarsi del decreto ingiuntivo.
Sul punto, il Magistrato ha richiamato le diverse impostazioni ermeneutiche, condividendo quella prevalente secondo cui l’improcedibilità deve intendersi riferita all’azione proposta dal debitore ingiunto con l’atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A sostegno di questa tesi significativo è il dato normativo di cui all’art. 5 D.lgs. n. 28/2010, secondo cui le procedure di “mediazione obbligatoria” prima del giudizio e la “mediazione delegata” dal giudice per le cause già pendenti, non si applicano “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
La ratio sottesa alla norma esprime il principio secondo cui lo svolgimento della procedura di mediazione sia incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla rapidità e assenza di contraddittorio, e dell’opposizione, il cui termine di proponibilità è contingentato dall’art. 641 c.p.c.
In altri termini, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l’esperimento della mediazione è possibile solo quando è proposta opposizione e, comunque, dopo l’adozione dei provvedimenti, considerati urgenti e latu sensu cautelari, sull’esecutività del provvedimento monitorio emesso.
Ne consegue che ove le parti non avviino le procedure deflattive predisposte dall’autorità giudiziaria si verifica una inattività processuale che produce in via generale l’estinzione del giudizio, infatti, il processo civile – diversamente da quello penale ove è prescritta l’obbligatorietà dell’azione – è su impulso delle parti, ciò vuol dire che ove le parti non mostrino interesse alla prosecuzione dell’attività processuale la stessa si estingue.
Se ciò è vero in via generale, nell’ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo l’estinzione del giudizio di cognizione rende incontrovertibile il decreto che acquisisce i requisiti di definitività e decisorietà tipici del giudicato.
Alla luce di questi principi a dover introdurre la mediazione è senza dubbio l’opponente che ha interesse al giudizio di merito, vale a dire la soluzione più dispendiosa, ma indispensabile per evitare il passaggio in giudicato del decreto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione per la mancata presentazione della domanda di mediazione da parte dell’opponente entro il termine assegnato dal Giudice Istruttore.
Da ultimo, il Magistrato ha sottolineato che le ulteriori questioni proposte dalle parti risultavano assorbite in ossequio al criterio della ragione più liquida, infatti, in forza di questo principio il Giudice può sovvertire l’ordine di trattazione esaminando la quaestio iuris di più agevole soluzione che di per sé risulti idonea a regolare la lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE: GRAVA SU INGIUNTO OPPONENTE ESPERIRE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CHE HA INTRODOTTO L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENZA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello | 11.11.2017 | n.1175
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
OPPOSIZIONE A D.I.: È ONERE DEL DEBITORE OPPONENTE DARE IMPULSO ALLA MEDIAZIONE
IMPROCEDIBILE ANCHE QUANDO AL PROCEDIMENTO, INSTAURATO TEMPESTIVAMENTE DALLA BANCA, NON PARTECIPI L’OPPONENTE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli | 20.07.2017 | n.670
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