Le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono unicamente quelle dall’art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10 e, peraltro, non appare possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto o l’opponente (ovvero, in generale, l’attore o il convenuto), tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis Dlgs 28/10 il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Mantova, Giudice Luigi Pagliuca con l’ordinanza resa in data 20.09.2017.
Nel caso considerato, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente avviava regolarmente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010, senza tuttavia comparire dinanzi al mediatore.
Si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo l’improcedibilità del giudizio di opposizione stante l’irregolarità del procedimento di mediazione in conseguenza della mancata comparizione della parte attivante.
Il Giudicante, in merito alla procedibilità della domanda, ha rilevato che le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono già previste dall’art. 8, comma 4bis D. Lgs 28/2010 e che non appare possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto o l’opponente, ciò in quanto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis della cennata normativa, il Giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda.
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore devono necessariamente essere le stesse per entrambe le parti, con l’effetto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, 2 co cpc e condannare la parte assente al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, ma giammai potrà dichiarare l’improcedibilità del giudizio, in difetto di previsione normativa in tal senso.
Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale di Mantova ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da parte opposta e condannato l’opponente al pagamento a favore dell’Erario di un importo corrispondente al contributo unificato.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE: GRAVA SU INGIUNTO OPPONENTE ESPERIRE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CHE HA INTRODOTTO L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENZA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello | 11.11.2017 | n.1175
OPPOSIZIONE A D.I.: È ONERE DEL DEBITORE OPPONENTE DARE IMPULSO ALLA MEDIAZIONE
IMPROCEDIBILE ANCHE QUANDO AL PROCEDIMENTO, INSTAURATO TEMPESTIVAMENTE DALLA BANCA, NON PARTECIPI L’OPPONENTE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli | 20.07.2017 | n.670
MEDIAZIONE: LA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI NON DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
IL TERMINE EX ART. 5, CO.II, D.LGS. N. 28/2010, HA NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale | 15.05.2017 |
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