ISSN 2385-1376
Testo massima
Grava sull’opponente l’onere di avviare il procedimento di mediazione e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, una volta dichiarata l’improcedibilità il decreto ingiuntivo opposto non potrà che essere confermato.
D’altro canto, come pure correttamente evidenziato dall’opposto, ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo comporterebbe che, in contrasto con le regole processuali proprie del rito, si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità proprio nel rimettere l’instaurazione del giudizio e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto alla libera scelta del debitore.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Nola con la sentenza del 24.2.2015, n. 651 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria.
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Nola si è pronunciato sulla dibattuta questione della sorte del decreto ingiuntivo a seguito di pronuncia di improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.
L’art. 5 del succitato decreto legislativo prevede, tra le altre, che il tentativo de quo sia condizione di procedibilità anche per le controversie aventi ad oggetto contratti bancari, pena per l’appunto l’improcedibilità.
Come sottolineato dal giudice adito, successivamente all’entrata in vigore della normativa richiamata, sia in dottrina che in giurisprudenza si sono affermati diversi orientamenti in ordine al problema delle conseguenze dell’improcedibilità causata dalla mancata mediazione.
Più in particolare, c’è chi ritiene che il tentativo obbligatorio di mediazione sia onere dell’opposto – in quanto attore sostanziale – con la conseguenza che, in caso di improcedibilità per il suo mancato esperimento, il decreto ingiuntivo debba essere revocato. Viceversa, c’è chi attribuisce questo onere all’opponente – in quanto soggetto interessato alla coltivazione del giudizio di opposizione – con conseguente sopravvivenza del decreto ingiuntivo a seguito della prevista improcedibilità.
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Nola ha ritenuto di aderire al secondo orientamento succitato, rilevando che altrimenti verrebbe violata la ratio propria del procedimento di opposizione, ossia quella di permettere una revisione dei motivi posti alla base dell’emissione del decreto ingiuntivo qualora il debitore ingiunto lo ritenga necessario.
Il soggetto opposto, d’altronde, è già in possesso di un titolo che si consoliderà in caso di mancata opposizione, di talché solo l’opponente può avere interesse nel giudizio di opposizione e, dunque, gravando su di esso l’onere di promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione, il decreto ingiuntivo non potrà essere revocato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 118/2015