In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può considerarsi integrata con l’avvio della mediazione, la convocazione dell’invitato all’incontro preliminare, la comparizione personale dell’istante (discrezionalmente delegabile a terzi, ivi compreso l’avvocato difensore, in virtù di procura scritta di natura sostanziale) e la dichiarazione di voler introdurre o meno la fase delle trattative, non essendo necessario, invece, lo svolgimento delle trattative in maniera seria, effettiva e leale.
Il tentativo di mediazione obbligatoria può allora ritenersi utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, purchè le parti compaiano, assistite dai loro avvocati, per il primo incontro davanti al mediatore senza che sia necessario che si dia effettivo corso alla mediazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, con la sentenza n. 1705 del 12.07.2019.
Una società ha convenuto in giudizio la banca con la quale ha intrattenuto due rapporti di conto corrente e conto anticipi, lamentando una indebita percezione di importi da parte della convenuta. La banca si è costituita in giudizio, chiedendo in primis che venisse dichiarata l’improponibilità e/o improcedibilità delle avverse domande per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall’art. 5, del d.lgs. n.28/2010.
Nel caso di specie, nella prima udienza di trattazione, la convenuta ha eccepito l’improcedibilità delle domande sul presupposto della mancata partecipazione, all’incontro di mediazione, del legale rappresentante della parte attrice bensì della partecipazione, nell’interesse di quest’ultima, dell’avvocato senza apposita procura speciale notarile. Il Giudice ha ritenuto fondata tale eccezione, con la conseguenza che le domande di accertamento, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni formulate dalla società con l’atto di citazione devono ritenersi improcedibili.
Infatti, il Tribunale si è uniformato al principio espresso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n.8473/2019, con la quale per la prima volta si è pronunciata in tema di mediazione. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale può considerarsi integrata con l’avvio della mediazione, la convocazione dell’invitato all’incontro preliminare, la comparizione personale dell’istante (discrezionalmente delegabile a terzi, ivi compreso l’avvocato difensore, in virtù di procura scritta di natura sostanziale) e la dichiarazione di voler introdurre o meno la fase delle trattative, non essendo necessario, invece, lo svolgimento delle trattative in maniera seria, effettiva e leale.
In altri termini, l’onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione. Allo scopo, poi, di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito solo con una procura speciale sostanziale.
Ne deriva che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la partecipazione è delegabile al proprio difensore solo con procura “sostanziale”
L’avvocato non può autenticare la sottoscrizione
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazioneobbligatoriadifensore
MEDIAZIONE-RAPPORTI BANCARI: È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
LA LOGICA DEFLATTIVA PUÒ ESSERE RISPETTATA ANCHE CON LO STRUMENTO ALTERNATIVO DELL’ART. 128-BIS T.U.B. PER LA RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Costantino Ferrara | 08.02.2018 | n.336
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-rapporti-bancari-e-condizione-di-procedibilita
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON UTILMENTE ESPERITA SE ATTIVATA MOLTO TEMPO PRIMA RISPETTO AL PROCESSO
VIENE MENO LA FUNZIONE DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO CHE LE È PROPRIA
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli | 20.01.2018 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-non-utilmente-esperita-se-attivata-molto-tempo-prima-rispetto-al-processo
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