ISSN 2385-1376
Testo massima
In sede di giudizio di convalida di sfratto per morosità, all’esito dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., va instaurata la procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010).
In mancanza, la domanda sottesa all’intimazione dev’essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte intimante.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, dott. Andrea Bulgarelli, con sentenza del 15 gennaio 2015, in materia di mediazione obbligatoria nelle cause locatizie.
Nel caso di specie, il locatore chiedeva la convalida di uno sfratto per l’asserita morosità del conduttore il quale presentava opposizione.
Il Giudice, disposto il mutamento del rito ex artt. 426 e 667 c.p.c., concedeva alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e, all’udienza di discussione, rilevava che nessuna delle parti aveva depositato il relativo verbale.
Come noto, le cause locatizie rientrano tra quelle obbligatoriamente assoggettate all’onere della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera b, d lgs. 28/2010, per cui, ad avviso del giudicante, non avendo le parti dato corso alla procedura, la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto alle spese di lite, rileva il Tribunale che esse vadano poste a carico del locatore intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione, in virtù del principio generale di cui all’art. 91 c.p.c..
L’intimante, infatti, rappresenta la parte che azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, ha dato causa al processo o alla sua protrazione. Causare un processo significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione.
Se, quindi, è vero che, in generale, il temine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia di mediazione obbligatoria, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DELL’OPPOSTO
IN MANCANZA, LA DOMANDA DEL CREDITORE È IMPROCEDIBILE E IL TITOLO MONITORIO VA REVOCATO
Ordinanza, Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida 17-01-2016
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È CARICO DEL CREDITORE
IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE
Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa, 03-02-2016 n. 199
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 155/2015