Provvedimento segnalato dall’ Avv. Francesco Balestrazzi del Foro di Catania
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.
La mancata partecipazione del debitore ingiunto alla procedura di mediazione avviata dal creditore – parte che non è tenuta per legge – nel corso del giudizio di opposizione comporta l’irregolarità della stessa procedura di mediazione, con conseguente improcedibilità dell’opposizione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta, con la sentenza n. 418 del 30 agosto 2016.
La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori in materia di diritto bancario ove non veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Si costituiva la Banca opposta che chiedeva a vario titolo il rigetto dell’opposizione.
Alla prima udienza l’istituto di credito chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti rilevavano che la controversia rientrava fra quelle per cui è previsto il procedimento di mediazione a carico dell’attore sostanziale, a pena di improcedibilità.
Con successiva ordinanza il Giudice assegnava il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 5, commi 1 bis e 4 lett. a) del d.lgs 28/2010, e 128 bis del d.lgs. 385/1993.
La banca instaurava il tempestivo procedimento di mediazione al quale non partecipavano i debitori opponenti che a loro volta intraprendevano tardivo procedimento, in tal modo incorrendo nella prescritta sanzione dell’improcedibilità del giudizio.
Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – è necessario che le parti compaiano personalmente, assistite dai propri difensori, all’incontro con il mediatore.
Conformemente alla precedente giurisprudenza di merito, il giudice siciliano ha altresì sottolineato come in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione incombe non sul creditore opposto, ma sul debitore opponente, atteso che la previsione legislativa tende ad assicurare il principio della ragionevole durata del processo, sul quale a poter incidere negativamente è soltanto il giudizio di merito che detta parte ha interesse ad introdurre; pertanto ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda, è solo la partecipazione del debitore a configurarsi come necessaria, essendo evidente che in caso contrario si consentirebbe alla parte che non ha interesse alla prosecuzione del giudizio di rendere improcedibile la causa semplicemente non presentandosi agli incontri di mediazione.
Il giudicante rilevava che nell’ipotesi in cui il procedimento di mediazione risulti già avviato dalla parte che non è tenuta per legge, ed ove il soggetto obbligato alla mediazione non abbia partecipato al primo incontro, l’opposizione è ugualmente improcedibile in quanto la parte che ha interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda ha l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, pena la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Sulla base dei suesposti rilievi e dell’ingiustificata assenza della parte che aveva interesse a coltivare fattivamente il percorso di mediazione, il Tribunale adito ha dichiarato improcedibile l’opposizione, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo, e disposto la compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È IL DEBITORE-INGIUNTO CHE DEVE ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MANCANZA L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 |
MEDIAZIONE: GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO
IL MANCATO AVVIO DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EFFETTI DEL DECRETOINGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone | 05.06.2015 | n.1502
MEDIAZIONE: È ONERE DEL DEBITORE-OPPONENTE INIZIARE LA PROCEDURA
E’ INTERESSE DELLO STESSO INTRODURRE IL GIUDIZIO DI MERITO, OSSIA LA SOLUZIONE PIÙ DISPENDIOSA, OSTEGGIATA DAL LEGISLATORE
Sentenza Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento 05-05-2016 n. 982
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