Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto contratti bancari, che richiedono il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, D. Lgs. n. 28 del 2010, l’istanza che non individua precisamente le ragioni della pretesa di parte attrice, come richiesto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010, non consente di stabilire l’attinenza alla materia del contendere.
Nel caso di descrizione dell’oggetto della domanda di mediazione con la dicitura “vedi allegato” senza ulteriori precisazioni, il procedimento di mediazione non può ritenersi utilmente esperito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari, con l’ordinanza depositata il 23 giugno 2016.
Nel caso di specie la società attrice aveva convenuto in giudizio la Banca con azione di ripetizione di somme corrisposte a titolo di interessi usurari, spese, competenze e commissione di massimo scoperto.
A riscontro di specifica sollecitazione del giudice, l’attrice produceva nel giudizio l’istanza con la quale aveva promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti di causa, per i quali esso è previsto obbligatoriamente dall’art. 5, D. Lgs. n. 28 del 2010.
Tale domanda però richiamava genericamente un altro documento senza ulteriori precisazioni, per cui mancava di individuare in maniera precisa le ragioni della pretesa di parte attrice, come richiesto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010.
Ad avviso del Tribunale, una simile generica dicitura non consente di stabilire l’attinenza alla materia del contendere (nel caso de quo, azione di ripetizione di somme corrisposte a titolo di interessi usurari, spese, competenze e commissione di massimo scoperto), pertanto deve escludersi che il procedimento di mediazione sia stato utilmente esperito e che la condizione di procedibilità si sia realizzata.
Per tali ragioni, assegnava alle parti un termine di quindici giorni per presentare istanza di mediazione.
IL COMMENTO
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010, l’invito alla partecipazione al procedimento di mediazione deve essere dettagliato e non generico. La domanda di mediazione deve infatti contenere specificamente i requisiti indicati dalla predetta norma, ossia organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa.
Non è quindi possibile che nel riquadro presente nell’istanza destinato a descrivere l’oggetto della domanda, si richiami genericamente un altro documento senza ulteriori precisazioni.
Tale simile generica dicitura non consente infatti di stabilire la corrispondenza tra quanto enunciato nell’invito alla mediazione ed il successivo oggetto della domanda giudiziale, pertanto non può ritenersi validamente esperito il procedimento e realizzata la condizione di procedibilità.
Sul punto si veda anche:
MEDIAZIONE: SE L’ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE
L’ATTORE NON PUÒ LIMITARSI AD ENUNCIARE VAGAMENTE IL PROPRIO DIRITTO SENZA PRECISARE IL PETITUM
Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri | 28.09.2016 | n.5820
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE
L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-tema-di-opposizione-a-d-i-lonere-verte-sullopponente
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È IL DEBITORE-INGIUNTO CHE DEVE ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MANCANZA L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-il-debitore-ingiunto-che-deve-attivare-la-procedura-di-mediazione
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