ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria.
Lo ha comunicato oggi l’ufficio stampa della Corte Costituzionale con nota dal seguente tenore letterale:
“La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.
La Consulta ha dunque bocciato la mediazione obbligatoria nelle cause civili dichiarandola costituzionalmente illegittima perché conseguenza di un eccesso di delega legislativa.
Alla base della decisione vi sarebbe un eccesso di delega da parte del legislatore delegato e dunque non un giudizio sulla mediazione obbligatoria, ma un giudizio che censura l’operato del Governo in relazione a quanto deliberato dal Parlamento con la legge delega (articolo 60 della legge 69/2009) in attuazione della nota direttiva europea n. 52/2008.
Gli avvocati finalmente gioiscono in quanto è stato eliminato un inutile aggravio limitando l’accesso alla giustizia.
L’art.5 del D.lgs 28/2010 sanciva l’impossibilità di avviare una causa giudiziale senza prima aver esperito obbligatoriamente un tentativo di mediazione.
Le materie oggetto di mediazione obbligatoria erano molte: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Scopo della mediazione era quello ridurre il carico giudiziario, soprattutto del processo civile, evitando il rischio dell’accumularsi di nuovi ritardi che, tuttavia, non ha mai funzionato determinando, di fatto, solo un notevole incremento dei costi senza raggiungere i risultati sperati atteso che, gli esiti positivi delle conciliazioni sono stati troppo esigui rispetto al numero delle domande con un chiaro risultato fallimentare.
La Consulta oggi ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile.
Questo è quanto si apprende dal comunicato stampa, non resta che attendere la pronuncia e le motivazioni che saranno pubblicate nelle prossime settimane.
Testo del provvedimento
in allegato la Nota dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale
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Numero Protocolo Interno : 54/2012