ISSN 2385-1376
Testo massima
Si pubblica il testo integrale della sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo del a marzo 2012 n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
La dichiarazione di incostituzionalità della mediazione:
La sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale, anticipata con comunicato stampa del 24/10/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto delegato 28/2012, che ha imposto l’obbligatorietà della mediazione, ritenendola condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutta una serie di materie tassativamente individuate.
La Corte, ha in primis dichiarato la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione e dunque l’eccesso di delega legislativa del d.lgs. 28/2010 rispetto alle indicazioni e alle direttive date dalla legge delega.
In particolare, la delega conferita al Governo non consentiva di attribuire alla mediazione il carattere dell’obbligatorietà in relazione ad intere materie determinando, per l’effetto, l’abrogazione sia dell’art. 5, co. 1, del DLgs. 28/2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nonché di numerose altre disposizioni dello stesso provvedimento, seppur relativamente alle sole parti caratterizzate dal richiamo all’obbligatorietà della mediazione.
Le motivazioni addotte dalla Consulta per spiegare l’eccesso di delega e dunque la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione fanno chiarezza anche dei rapporti tra normativa nazionale e legislazione europea.
Tenendo conto sia della direttiva 2008/52, che delle Risoluzioni del Parlamento Ue che della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, la Corte ha chiarito che la legislazione comunitaria è “neutra” a riguardo e non ha mai imposto l’obbligatorietà della mediazione, dichiarando testualmente : “la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie”.
Appare evidente dunque come l’obbligatorietà della mediazione non trovi fondamento nella normativa comunitaria ma deve essere, pertanto, valutata alla luce del diritto interno e, in particolare, utilizzando gli strumenti tipici della verifica del rispetto dei rapporti tra legge delega e decreto delegato.
E analizzando i principi interni, in particolare l’art. 60, comma 3, è facile rinvenire come non sia in alcun modo previsto il carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione.
Del resto, poi, ha osservato la Corte «il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia».
Per completezza, occorre infine affermare che la scelta di considerare obbligatoria la mediazione non potrebbe considerarsi ascrivibile alla discrezionalità, che entro certi limiti spetta al legislatore delegato.
Il silenzio e la neutralità della normativa comunitaria non avrebbe consentito al legislatore delegato di prevedere l’obbligatorietà per un così vasto numero di materie e rispetto alle quali non esisteva un sistema di mediazione o conciliazione obbligatoria.
Infatti, il carattere obbligatorio, date la sue conseguenze, avrebbe dovuto trovare ancoraggio necessario nella legge delega, che sul punto invece è stata silente: in altri termini occorreva che la legge delega parlasse espressamente sul punto prevedendo l’obbligatorietà sicché, non avendo detto nulla sul tema si deve concludere che «la mediazione [obbligatoria] non trova alcun ancoraggio nella legge delega».
Dott.ssa Daniela Salamone
Testo del provvedimento
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale.
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