Provvedimento segnalato dall’Avv. Ernesto Giardino del Foro di Cosenza
Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Marta Sodano, con l’ordinanza del 09.07.2019.
Una banca si è opposta alla concessione dei termini di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice, eccependo l’improcedibilità della domanda. Infatti, secondo l’istituto di credito, a fondamento della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, ci sarebbe il mancato avverarsi della condizione di procedibilità costituita dall’esperimento della mediazione, essendo comparso unicamente il difensore costituito dell’attore.
L’eccezione sollevata dalla Banca è stata accolta dal Giudice, considerato che la condizione di procedibilità nonostante il termine assegnato dal Giudice, non è stata soddisfatta.
L’Organo giudicante, infatti, ha ripreso un principio recentissimo espresso dalla Suprema Corte in tema di procura sostanziale, con la sentenza n. 8473 del 27.03.2019. Per la Cassazione, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. La stessa Corte di Cassazione ha altresì affermato che – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore – la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale.
Il riferimento alla procura sostanziale, la cui ratio è da rinvenirsi nel fatto che l’attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti, innanzi al mediatore, un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia, non consente di ritenere soddisfatta tale condizione dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell’informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo, quale è appunto il procedimento di mediazione.
In altre parole – secondo la Corte di legittimità – il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la partecipazione è delegabile al proprio difensore solo con procura “sostanziale”
L’avvocato non può autenticare la sottoscrizione
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazioneobbligatoriadifensore
MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-onere-di-avviare-procedimento
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA-REVOCATORIA: LA BANCA ATTRICE DEVE NECESSARIAMENTE ENTRARE NEL PROCEDIMENTO
LA DECISIONE È IN APERTO DISSENSO MOTIVATO CON LA SENTENZA 8473/2019 DELLA CASSAZIONE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Alessandro Ghelardini | 08.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-revocatoria-il-procedimento-puo-essere-effettivo-gia-nel-primo-incontro
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