In materia di mediazione obbligatoria, nessuna norma del d. lgs. 28/2010 prescrive la presenza obbligatoria della parte personalmente alla procedura.
Al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicchè il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto nel disposto dell’art. 83 c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, con sentenza del 28.09.2016.
In particolare, oltre a questioni in tema di polizze unit linked, la pronuncia si sofferma sulla possibilità per la parte di delegare il proprio difensore a partecipare alla mediazione.
Nel caso di specie, in comparsa conclusionale l’attrice aveva stigmatizzato il comportamento, a suo dire, refrattario ad una soluzione conciliativa della lite, che le convenute avrebbero tenuto nella fase di mediazione obbligatoria, così imponendo implicitamente l’adozione nei loro confronti da parte del giudice delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010.
Il giudice ha innanzitutto differenziato la posizione delle due convenute, atteso che mentre la banca partecipava alla fase stragiudiziale tramite il proprio difensore, dichiarando che non intendeva proseguire nella procedura, l’altra convenuta disertava il primo incontro, come si evinceva dal verbale prodotto in causa.
In giudizio poi tale parte aveva sostenuto che la sua assenza si giustificava col fatto che il proprio difensore, come comunicato per telefono al mediatore, non era potuto intervenire a causa di un improvviso impedimento e che tali circostanze risultavano dal predetto verbale.
Ma il giudice rilevava che nel verbale in questione era stato riportato solo quanto il difensore aveva riferito al mediatore, cosicchè la circostanza del suo non meglio precisato impedimento era del tutto indimostrata.
Premesso, pertanto, che il comportamento tenuto dalla banca integrava pienamente la partecipazione al procedimento di mediazione, proseguiva affermando di non condividere l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, secondo cui ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori.
Tale indirizzo si fonderebbe principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i riferimenti che l’art. 8, comma 1, del d. lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano.
In contrario, però, osservava il giudice veronese, che nè questa norma, nè altre del d. lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicchè ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura.
Al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicchè il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto nel disposto dell’art. 83 c.p.c.. E’ proprio per questa ragione, peraltro, che quella facoltà viene solitamente inserita nella procura alle liti.
Anche a voler ritenere, peraltro, che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione non può determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, perchè tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d. lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa.
Il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che vi partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova.
Per altri precedenti si veda:
MEDIAZIONE IN APPELLO: IN CASO DI MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO, IL GRAVAME È INAMMISSIBILE
CONDANNATA PARTE APPELLANTE ANCHE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 13.10.2016 |
MEDIAZIONE: SE L’ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE
L’ATTORE NON PUÒ LIMITARSI AD ENUNCIARE VAGAMENTE IL PROPRIO DIRITTO SENZA PRECISARE IL PETITUM
Sentenza| Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri | 28.09.2016 | n.5820
MEDIAZIONE: PROCEDIBILE L’ISTANZA TEMPESTIVA TRASMESSA A MEZZO RACCOMANDATA CON TARDIVA RICEZIONE
RILEVA LA DATA DI INVIO DELLA DOMANDA E NON LA SUA RICEZIONE DA PARTE DELL’ORGANISMO
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini | 14.09.2016 |
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È IL DEBITORE-INGIUNTO CHE DEVE ATTIVARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MANCANZA L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 |
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