Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, la quale può può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore stesso, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli, con la sentenza n. 721 del 2 ottobre 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le procure non potessero essere giuridicamente idonee a configurare una “legittima” sostituzione degli attori secondo i consolidati dettami della giurisprudenza di legittimità per i quali, nonostante “la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione”, la stessa, tuttavia, “non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Pertanto, la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione degli attori, tenuti a promuoverlo, e in ogni caso la loro partecipazione a detto procedimento tramite un soggetto sprovvisto di procura idonea ha impedito – alla stessa stregua del mancato esperimento della mediazione – l’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda di cui all’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.
La domanda attoria è, dunque, stata dichiarata improcedibile. Spese processuali compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE NON OCCORRE L’AUTENTICA NOTARILE
GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON SONO SOGGETTI A FORMALITÀ
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina | 06.10.2023 | n.7689
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’IMPROCEDIBILITÀ DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO O RILEVATA D’UFFICIO NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA UTILE
IN CASO DI ECCEZIONE TARDIVA, NON VI È LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso | 14.03.2023 | n.1033
MEDIAZIONE: VA PRESENTATA PRESSO UN ORGANISMO NEL LUOGO DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SE ESPERITA OLTRE IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE, DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
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