In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all’avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.
Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina, con la sentenza n. 7689 del 6 ottobre 2023.
Accadeva che debitore e fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal tribunale di Milano su istanza del creditore, per l’importo di € 68.476,46 oltre interessi.
Preliminarmente, gli opponenti eccepivano nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 1, la mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, deducendo che l’opposta aveva partecipato alla mediazione per il tramite del proprio difensore e lamentando l’inidoneità della procura rilasciata a quest’ultimo a conferirgli la rappresentanza “sostanziale”.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto tale eccezione infondata, rilevando che l’opposta aveva partecipato al procedimento di mediazione per il tramite del proprio difensore munito di una procura speciale sostanziale, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel giudizio.
Infatti, tale procura è da considerarsi idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019, infatti, “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale“.
Con tale pronuncia il Supremo Collegio non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti a conferire la rappresentanza sostanziale al di fuori del giudizio.
Il Collegio meneghino ha reputato, dunque, che, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”) debba concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità.
Sulla base di queste considerazioni e dell’esame degli altri motivi, il Tribunale ha respinto l’opposizione, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite a favore del creditore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso | 14.03.2023 | n.1033
LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI PRINCIPALI: MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE
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