In materia di mediazione obbligatoria, dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022, le parti possono delegare la partecipazione alla procedura conciliativa a un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, in presenza di giustificati motivi. L’assenza dei giustificati motivi per la delega fa sì che la parte rappresentata sia equiparata a quella assente, con la conseguente sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Giudice Umberto Castagnini con la sentenza n. 316 del 30.01.2024, con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta di credito stipulato al momento dell’acquisto di un elettrodomestico.
L’improcedibilità è stata fondata sull’applicazione, al caso di specie, della riforma in materia, essendo il procedimento stato introdotto dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 che, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l’art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da’ atto a verbale”.
Il Tribunale toscano, investito della questione, ha specificato che l’introduzione dei “giustificati motivi” per la delega a terzi, in caso di persone fisiche, era applicabile alla fattispecie in esame in quanto la procedura di mediazione era stata attivata dopo l’entrata in vigore della suddetta riforma.
Tuttavia, nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la presenza delle parti era “opportuna per la procedura adr intrapresa e formalmente necessaria”, parte attrice non aveva ritenuto di fornire alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che avessero indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione ad un soggetto terzo.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che, non fornendo la legge una definizione di “giustificato motivo”, dovrà essere il giudice a valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte.
Quanto alle conseguenze dell’assenza dei giustificati motivi per la delega, la legge non indica espressamente la sanzione prevista.
Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, il Tribunale ha precisato che sarebbe illogico far discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto e ha, pertanto, affermato che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda è stata dichiarata improcedibile, con l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si era ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE NON OCCORRE L’AUTENTICA NOTARILE
GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON SONO SOGGETTI A FORMALITÀ
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina | 06.10.2023 | n.7689
IN CASO DI ECCEZIONE TARDIVA, NON VI È LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso | 14.03.2023 | n.1033
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Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
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