A norma dell’art. 5 D.lvo 28/2010, “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Ancora, a proposito del procedimento monitorio e della successiva opposizione: “I commi 1-bis e 2 non si applicano: “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
È necessario coordinare le due disposizioni, tenuto presente che la ratio ispiratrice dell’istituto della mediazione è quella di deflazionare il carico giudiziale, nell’ottica, comunque, di contenere la durata del processo.
Innanzitutto è pacifico che la mediazione non è condizione di procedibilità per l’instaurazione del procedimento monitorio. Quanto al successivo giudizio, introdotto a seguito dell’opposizione, la mancata attivazione della mediazione non incide in alcun modo sull’esame delle istanze ex art. 648 c.p.c. o art. 649 c.p.c., rispetto alle quali il giudice adito deve pronunciarsi, indipendentemente dalla circostanza che, in prima udienza (ove tali istanze vengano proposte e rispetto alle quali il giudice si pronuncia in “prima udienza” come espressamente indicato dall’art. 648 c.p.c.) sia o meno eccepita o sollevata d’ufficio l’improcedibilità del giudizio.
È tardiva l’eccezione proposta con le note conclusionali.
Questi il principio affermato dal Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello, con la sentenza n. 1956 del 26 novembre 2020.
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