L’improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del procedimento di mediazione, deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti, con la sentenza n. 32797 del 13.12.2019.
Nell’ambito di una controversia sorta fra un conduttore ed una locataria, la Corte territoriale, attivata dal primo con l’atto di impugnazione della sentenza di primo grado che l’aveva visto soccombente, aveva dichiarato l’appello improcedibile per omessa ingiustificata partecipazione personale della parte alla procedura di mediazione di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010. Contestualmente, la Corte aveva affermato che non era precluso al giudice di appello rilevare la nullità della sentenza per il difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado.
Contro tale sentenza, il conduttore ha proposto ricorso per Cassazione, che è stato ritenuto fondato.
La Suprema Corte ha richiamato in toto l’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010, che chiaramente specifica come l’improcedibilità debba essere “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda. Nello stadio d’appello è prevista solo una facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale. Viene infatti stabilito dall’art. 5, comma 2 che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello“.
Nel caso di specie sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice, pertanto non può essere più sollevata la questione di improcedibilità.
Tale pronuncia si pone in linea con quelli che sono stati i principi enunciati dalla Cassazione con la sentenza n. 8473 depositata il 27 marzo 2019. Gli Ermellini hanno infatti stabilito che:
1. Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
2. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
3. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTECIPAZIONE È DELEGABILE AL PROPRIO DIFENSORE SOLO CON PROCURA “SOSTANZIALE”
L’AVVOCATO NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
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MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-onere-di-avviare-procedimento
RICORSO MONITORIO: è costituzionalmente legittima l’esenzione per il procedimento di mediazione
Dopo ordinanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, è nuovamente obbligatorio
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Antonini | 18.04.2019 | n.97
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-monitorio-e-costituzionalmente-legittima-lesenzione-per-il-procedimento-di-mediazione
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