La mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, allo scopo di soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010 deve indicare con sufficiente precisione la materia del contendere, esplicitare le ragioni di tutte le richieste azionate in giudizio ed i rapporti intercorsi tra le parti, in quanto l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, comma 2, D.lgs. 28/2010.
Il generico riferimento all’applicazione di interessi illegittimi su rapporti contrattuali non espressamente specificati, non individua con sufficiente precisione la materia del contendere e non soddisfa la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari, con l’ordinanza depositata il 15 dicembre 2016.
Nella fattispecie in oggetto, una società conveniva in giudizio una banca lamentando l’applicazione di interessi illegittimi nell’ ambito di rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, l’illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto e di spese, nonché la responsabilità precontrattuale della convenuta.
A riscontro di specifica sollecitazione del giudice, l’attrice produceva nel giudizio l’istanza con la quale aveva promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti di causa, previsto obbligatoriamente dall’art. 5, D. Lgs. n. 28 del 2010.
In merito alla predetta istanza, il Giudice veronese rilevava che le ragioni della pretesa, riferendosi genericamente “all’ applicazione di interessi illegittimi su n. 2 rapporti contrattuali”, non individuavano con sufficiente precisione, né la materia del contendere, non risultando esplicitata la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi, né i rapporti intercorsi tra le parti, limitandosi a menzionare due, non meglio individuati, rapporti di conto corrente.
Il Tribunale rilevava, altresì, che l’attrice aveva posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori rispetto a quelle menzionate nell’istanza di mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto, nonchè la responsabilità precontrattuale della convenuta.
Sulla base della considerazione per cui l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art. 4, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, il Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione con riguardo alle pretese azionate in giudizio che non avevano costituito oggetto della precedente istanza.
Sul punto si veda anche:
MEDIAZIONE: SE L’ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE
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