Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Questo il principio ripreso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri, che, con l’ordinanza n. 161 dell’8 gennaio 2021, si è uniformata a quanto specificato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, in tema di mediazione.
Il massimo organo nomofilattico ha definitivamente chiarito che l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte creditrice opposta.
Per il Collegio, che nel caso di specie ha accolto il ricorso revocando il decreto ingiuntivo oggetto di causa con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: mediazione obbligatoria a carico del creditore opposto
Le Sezioni Unite compongono il contrasto con un percorso interpretativo di carattere testuale, logico e sistematico
Sentenza | Cass. civ., Sezioni Unite, Pres. Travaglino Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19596
MEDIAZIONE: l’improcedibilità va eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza
Il proprietario deve proporre il procedimento obbligatorio
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Graziosi | 10.11.2020 | n.25155
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