Nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1 bis, occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, non può essere dichiarata l’improcedibilità della procedura se la mediazione è stata attivata, sebbene non dal ricorrente/opposto, in quanto realizzato comunque lo scopo deflattivo della norma.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Graziosi – Rel. Ambrosi, con l’ordinanza n. 20260 del 18 dicembre 2023.
Nel caso di specie, il fideiussore ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte territoriale dichiarato improcedibile la domanda di pagamento svolta a mezzo di procedimento monitorio da parte della banca, stante che l’istituto bancario aveva volontariamente omesso di svolgere la mediazione obbligatoria.
Secondo la Suprema Corte, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma; e la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione era stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice d’appello “irrilevante”, pur sulla base di ragioni diverse da quelle appena evidenziate.
Il ricorso è stato rigettato e le spese integralmente compensate tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: VA PRESENTATA PRESSO UN ORGANISMO NEL LUOGO DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SE ESPERITA OLTRE IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE, DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’IMPROCEDIBILITÀ DEVE ESSERE ECCEPITA O RILEVATA NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
TARDIVA OVE L’ECCEZIONE È SOLLEVATA CON LE NOTE CONCLUSIONALI
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956
MEDIAZIONE: LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO COMPORTA L’IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
L’IMPROCEDIBILITÀ VERIFICATASI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE NON PUÒ DI PER SÉ COMPORTARE LA CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO GIÀ EMESSO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279
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