Segnalata dall’Avv. Giorgio Varricchio del foro di Benevento
In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il Giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo che travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione ad essa.
Posto che è l’opponente il titolare del potere e dell’interesse ad introdurre il giudizio di merito, è, dunque, sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per instaurare un giudizio a cognizione piena.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott.ssa Floriana Consolante con la sentenza n. 465 del 15.03.2017.
Un debitore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore della Banca creditrice.
Il Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il D.I., e concedeva i termini per proporre domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 Dlgs 28/2010.
La Banca opposta, costituitasi tempestivamente in giudizio, deduceva che la domanda di mediazione non era stata proposta, e considerato che non si era addivenuti ad un bonario componimento della controversia, sollevava l’eccezione preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, chiedendo, pertanto, che il G.I. dichiarasse, d’ufficio, improcedibile l’opposizione.
Il Tribunale ha dichiarato che, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il Giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che tale improcedibilità non travolge la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa.
Nel merito, il Giudice precisando che il meccanismo di mediazione obbligatoria ha la funzione di rendere il processo un’extrema ratio, ha specificato che l’onere di esperire il suddetto tentativo di composizione bonaria della lite deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo; tuttavia, in virtù di un’inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale che si verifica nel giudizio di opposizione, è, dunque, sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per instaurare un giudizio a cognizione piena.
Alla luce delle ragioni suesposte, il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava il debitore opponente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE
L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418
MEDIAZIONE: È ONERE DEL DEBITORE-OPPONENTE INIZIARE LA PROCEDURA
E’ INTERESSE DELLO STESSO INTRODURRE IL GIUDIZIO DI MERITO, OSSIA LA SOLUZIONE PIÙ DISPENDIOSA, OSTEGGIATA DAL LEGISLATORE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento | 05.05.2016 | n.982
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE
IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona | 03.03.2016 | n.691
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