
In materia di controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, la garanzia fideiussoria non è ricompresa tra i “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali il comma 1 bis dell’art. 5 prevede l’obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione, in quanto la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall’ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025.
Nel caso di specie, la Cassazione adotta una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» a cui si applica la norma che prescrive l’obbligo della mediazione. Infatti, il comma 1 bis dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari», ne definisce il perimetro applicativo, rinviando alla disciplina dei contratti bancari del Codice civile, del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza. E già con un proprio precedente del 2022 la Cassazione ha escluso che la fideiussione rientri nella nozione di contratto bancario, come regolato dal Codice civile o dal Tub, con conseguente esclusione dell’obbligatorietà della mediazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE PER DEBITI BANCARI: SONO ESCLUSE DALL’AMBITO APPLICATIVO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
TALE GARANZIA NON COSTITUISCE UN CONTRATTO BANCARIO TIPICO, RICOMPRESO NELLA DISCIPLINA EX ART. 5 COMMA 1 BIS D. LGS. N. 28/2010
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Marzo – Rel. Dal Moro | 16.10.2024 | n.26821
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: NON È OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
OGGETTO DEL GIUDIZIO È LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA E NON IL CONTRATTO BANCARIO IN SÈ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NON SUSSISTE L’OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
LA GARANZIA NON È UN CONTRATTO BANCARIO ED IL FIDEIUSSORE NON È CLIENTE DELLA BANCA E NON FRUISCE DEL CREDITO CONCESSO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 22.10.2020 |
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