Il contratto di leasing, dotato di tipicità sociale e normativa ( ex art. 72quater l. fall.) non è espressamente ricompreso nell’ambito dei contratti le cui controversie sono da sottoporre a mediazione c.d. obbligatoria, né appare riducibile a un contratto di finanziamento, non venendo semplicisticamente in rilievo la dazione di un capitale e un conseguente obbligo di rimborso.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, dott. Claudio Antonio Tranquillo con il provvedimento del 03.11.2016.
Nel caso di specie, una società srl conveniva in giudizio una società di leasing e formulava istanza di rinvio al fine di esperire tentativo di conciliazione.
La convenuta si costituiva eccependo l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Brescia, sulla base di pattuizioni contrattuali espressamente derogatorie dell’ordinaria competenza.
In merito il giudice preliminarmente osservava che il contratto di leasing, dotato di tipicità sociale e normativa (arg. ex art. 72quater l. fall.) non è espressamente ricompreso nell’ambito dei contratti le cui controversie sono da sottoporre a mediazione c.d. obbligatoria, né appare riducibile a un contratto di finanziamento, non potendo venire semplicisticamente in rilievo la dazione di un capitale e un conseguente obbligo di rimborso.
In relazione all’eccezione di incompetenza, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla convenuta, ciò in quanto la clausola contenuta all’interno del contratto all’art. 18, prevedeva una deroga dell’ordinaria competenza per territorio in esclusivo favore del foro di Brescia e trattavasi di clausola pienamente vincolante, in quanto specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c. II c.c..
In base ai suesposti rilievi il Tribunale milanese dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia, e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
Il provvedimento in questione si segnala per aver escluso che il contratto di leasing rientri tra le fattispecie soggette a tentativo di conciliazione preventiva obbligatoria previste dalla legge.
Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono, ad oggi, identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e tra queste figurano sia le controversie vertenti in materia di locazione, che quelle aventi ad oggetto contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In particolare le ragioni del provvedimento potrebbero ricercarsi nel fatto che, in ossequio alla regola ermeneutica che vieta interpretazioni estensive o analogiche di norme che fanno eccezione a regole generali, la disposizione che impone la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale debba essere interpretata restrittivamente.
Non può semplicisticamente ritenersi, dunque, che il contratto di leasing rientri nell’ambito della locazione, presentando connotati peculiari che da questa lo distinguono e che lo rendono “atipico”.
Del pari, non è possibile ritenere che il contratto di leasing rientri nella nozione di “contratti finanziari”, in quanto, in mancanza di una definizione normativa di contratto finanziario, la connotazione dello stesso può essere desunta dai riferimenti contenuti nel d. lgs. 58/98 (TUF) che nel definire la nozione di “strumenti finanziari”; parrebbe riferirsi ai soli contratti dove si realizza un investimento di natura finanziaria.
Non appare rilevante, dunque, neanche la tradizionale distinzione tra leasing “finanziario” e leasing “operativo”, posto che l’elemento fondante l’esclusione non si riferisce tanto alla natura dell’istituto in questione, quanto piuttosto alla mancata menzione dello stesso nell’elencazione normativa ed all’impossibilità di includerlo nella stessa attraverso un’operazione ermeneutica.
Per tali ragioni interpretative, il contratto di leasing non dovrebbe essere sottoposto all’obbligo della mediazione obbligatoria.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda:
MEDIAZIONE: I POSSIBILI EFFETTI DEL DINIEGO DELL’ORGANISMO ALLA PARTECIPAZIONE TELEMATICA
L’incontro andrà ripetuto con altro organismo abilitato
Articolo Giuridico | 15.01.2017 |
IL GENERICO RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DI INTERESSI ILLEGITTIMI NON SODDISFA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 15.12.2016 |
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTE PUÒ DELEGARE IL PROPRIO DIFENSORE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NESSUNA NORMA PRESCRIVE LA PRESENZA OBBLIGATORIA DELLA PARTE
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari | 28.09.2016 |
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