La mediazione introdotta prima della cancellazione di una società cancellata dal Registro Imprese, pur intervenendo nei termini di prescrizione del diritto alla ripetizione, non sana l’incapacità di agire delle società cancellata alla data di notifica dell’atto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Campobasso, Giudice Barbara Previati, con l’ordinanza del 7 agosto 2019.
Con ricorso ex art. 702 bis. c.p.c., una società ha convenuto in giudizio una banca, relativamente al rapporto di conto corrente, per sentir dichiarare la nullità della clausola inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, della CMS, delle spese non pattuite, dei tassi di interesse ultralegali, con conseguente richiesta di condanna della banca alla ripetizione per indebito. Nel costituirsi in giudizio, l’istituto di credito ha eccepito l’improcedibilità della domanda introdotta per la propria carenza di legittimazione ad causam, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione, rigettando il ricorso, dopo aver verificato che – effettivamente – alla data di introduzione della domanda la società era stata già cancellata dal Registro. Questo ha comportato il conseguente difetto di capacità processuale della Banca.
Il Giudice ha richiamato in sentenza due arresti giurisprudenziali sul tema (Cass. Sezioni Unite nella sentenza n. 6070 del 13 Marzo 2013), secondo i quali “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.” e “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
L’Organo giudicante non ha ritenuto rilevante l’introduzione, da parte della società, della domanda obbligatoria di mediazione avvenuta prima della cancellazione della società dal registro delle imprese. Questo perché la causa è iniziata comunque successivamente alla cancellazione e la domanda di mediazione ha come unico effetto quello di produrre sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE = EFFETTI PROCESSUALI
LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULLA SORTE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTINTE PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite | 12.03.2013 | n.6070
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-cancellate-dal-registro-imprese-effetti-processuali
CANCELLAZIONE SOCIETÀ REGISTRO IMPRESE: NON COMPORTA C.D. INTERRUZIONE AUTOMATICA
OCCORRE LA SPECIFICA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DELLA PARTE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ, Pres. Mazzacane – Rel. Sabato | 24.04.2019 | n.10048
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cancellazione-societa-registro-imprese-non-comporta-c-d-interruzione-automatica
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE DAL R.I. COMPORTA AUTOMATICA RINUNCIA AD OGNI AZIONE
GLI EX SOCI NON SONO LEGITTIMATI ATTIVI NEI GIUDIZI CONTRO BANCA PER RECUPERO CREDITI INCERTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano | 09.06.2016 | n.205
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-persone-la-cancellazione-dal-r-comporta-automatica-rinuncia-ad-azione
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