In tema di mediazione, nonostante la mancata previsione legislativa di un termine tra la conclusione del procedimento di mediazione e l’inizio del processo, non può considerarsi utilmente esperita la procedura attivata a distanza di un notevole lasso di tempo rispetto all’instaurazione del processo, atteso che in tal caso non viene assolta quella funzione deflattiva del contenzioso che le è propria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli, con l’ordinanza del 20.01.2018.
Nella fattispecie in disamina, un cliente conveniva in giudizio una Banca in relazione a dei rapporti intrattenuti con un Istituto di Credito successivamente incorporato nella convenuta.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’improcedibilità della domanda per invalidità della mediazione svoltasi ben tre anni prima dall’introduzione della causa e peraltro con soggetto giuridico diverso.
Sul punto il Giudice, rilevato preliminarmente che la controversia rientrava in quelle per le quali è previsto il previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs, 28/10, ha chiarito che a tal fine non poteva considerarsi utilmente esperita la procedura attivata a distanza di un notevole lasso di tempo dall’introduzione del giudizio, peraltro con la banca incorporata dalla convenuta.
Tanto in quanto, spiega il Tribunale, nonostante la normativa di riferimento non preveda un termine per l’instaurazione del giudizio a seguito della mediazione, è evidente che una procedura instaurata a così tanta distanza rispetto all’avvio del processo non possa espletare quella funzione deflattiva del contenzioso che le è propria, sia in considerazione di intervenuti mutamenti giurisprudenziali circa la regolamentazione dei rapporti in contestazione, sia in relazione al fatto che la convenuta, essendo soggetto giuridico diverso dall’istituto bancario incorporato coinvolto nella mediazione, ben avrebbe potuto effettuare una diversa valutazione sull’opportunità di una definizione in via bonaria della lite.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha onerato parte attrice di attivare entro 30 giorni una nuova mediazione, rinviando a successiva udienza per la verifica dell’espletamento della procedura.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE: GRAVA SU INGIUNTO OPPONENTE ESPERIRE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CHE HA INTRODOTTO L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENZA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello | 11.11.2017 | n.1175
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
OPPOSIZIONE A D.I.: È ONERE DEL DEBITORE OPPONENTE DARE IMPULSO ALLA MEDIAZIONE
IMPROCEDIBILE ANCHE QUANDO AL PROCEDIMENTO, INSTAURATO TEMPESTIVAMENTE DALLA BANCA, NON PARTECIPI L’OPPONENTE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli | 20.07.2017 | n.670
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
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