Il disposto dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, nella misura in cui prevede un termine per l’avvio della mediazione, va interpretato nel senso che ai fini della tempestività dell’incombente debba aversi riguardo alla data di invio della relativa domanda e non dalla sua ricezione e deposito da parte dell’ente destinatario.
Altrimenti argomentando, si avrebbe un onere eccessivamente gravoso a carico della parte interessata ad attivare il procedimento, e ciò anche in considerazione della non eccessiva durata del termine previsto dalla legge per tale incombente (15 gg.) e della non imputabilità dei ritardi inerenti la trasmissione a mezzo posta e della stessa formalità di deposito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini, con la sentenza del 14.09.2016.
Nel caso di specie, la Banca adiva il Tribunale di Firenze chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. della compravendita immobiliare intercorsa tra i convenuti, in quanto pregiudizievole delle sue ragioni creditorie ed, in subordine, l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto dispositivo contestato.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Firenze assegnava alle parti un termine per l’attivazione del procedimento di mediazione che, tuttavia, una volta instaurato, riportava esito negativo.
All’udienza fissata, i convenuti chiedevano preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice adito ricordava che ai sensi del D. Lgs. 28/2010, l’invio delle parti in mediazione costituisce potere discrezionale dell’ufficio che può essere esercitato valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, sempreché non sia tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne consegue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito.
In proposito, il Tribunale osservava che l’art. 5 D.Lgs., nella misura in cui prevede un termine per l’avvio della mediazione, va quindi interpretato nel senso che ai fini della tempestività dell’incombente deve aversi riguardo alla data di invio della relativa domanda e non della sua ricezione e deposito da parte dell’ente destinatario.
Altrimenti argomentando, si determinerebbe un onere eccessivamente gravoso a carico della parte interessata ad attivare il procedimento, in considerazione della non eccessiva durata del termine previsto dalla legge per tale incombente (15 gg.) e della non imputabilità dei ritardi inerenti la trasmissione a mezzo posta e della stessa formalità di deposito.
Il Tribunale, pertanto, ribadita l’ammissibilità della presentazione della istanza di mediazione a mezzo posta raccomandata e rilevato che, nel caso di specie, era stato pienamente rispettato il termine fissato per la presentazione della relativa richiesta, rigettava l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, dichiarava inefficace nei confronti della Banca l’atto di compravendita contestato, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
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