L’aver reso preventiva la mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l’accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo.
L’art. 5 d.lgs n. 28/2010 prevede, in ambito bancario, che il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis T.U.B.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Latina, Giudice Costantino Ferrara, con la sentenza n. 336 del 08.02.2018.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha convenuto in giudizio una banca al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla stessa a titolo di interessi anatocistici applicati ai contratti con essa stipulati.
L’istituto di credito, nel costituirsi in giudizio eccepito, in via preliminare, sia la improcedibilità del giudizio per violazione dell’art. 5, comma l- bis del d. lgs 28/10, sia la nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda ed ancora in via preliminare la decadenza dell’attore ex art. 1832 cc e 119 13.1gs n. 385/93; nel merito la Banca convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, investito del thema decidendum, ha rappresentato che il D.lgs n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione con cui chi intende esercitare un’azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione.
In particolare, l’art. 5 d.lgs n. 28/2010 prevede, in ambito bancario, che il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis t.u.b.
Il testo, al riguardo, è inequivocabile e così dispone: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediare sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contraiti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti— speciali all’uopo previsti“; (rileva in questa sede quello dell’art. 128 bis TUB).
Il Giudice ha, altresì, evidenziato che l’aver reso preventiva la mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l’accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo.
Con riferimento al caso di specie, dunque, il Giudicante ha ritenuto che la condizione di improcedibilità della domanda, non preceduta dal tentativo obbligatoria di mediazione ex art. 5 D.Lgs, 28/2010, né da altra forma di conciliazione bancaria, si sia cristallizzata definitivamente, conseguendone la radicale improcedibilità della domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON UTILMENTE ESPERITA SE ATTIVATA MOLTO TEMPO PRIMA RISPETTO AL PROCESSO
VIENE MENO LA FUNZIONE DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO CHE LE È PROPRIA
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli | 20.01.2018 |
MEDIAZIONE: GRAVA SU INGIUNTO OPPONENTE ESPERIRE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CHE HA INTRODOTTO L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENZA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello | 11.11.2017 | n.1175
MEDIAZIONE: INAMMISSIBILE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SE NON VIENE ISTAURATO IL PROCEDIMENTO
L’OPPONENTE-DEBITORE VA ANCHE CONDANNATO AL PAGAMENTO DEL CU EX ART. 8, CO. 4 BIS, D.LGS. N. 28/2010
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 04.10.2017 | n.4613
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: DOMANDA PROCEDIBILE ANCHE SE LA PARTE ATTIVANTE NON COMPARE
GLI EFFETTI DELLA MANCATA COMPARIZIONE SONO UNICAMENTE QUELLI EX ART. 8, CO. 4BIS D.LGS 28/10
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Luigi Pagliuca | 20.09.2017 |
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