Qualora dall’istanza di mediazione emerga che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa, va dichiarata l’improcedibilità delle altre domande, per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata a nulla rilevando che la controparte nulla abbia eccepito al riguardo né in fase di mediazione né nel corso del presente giudizio.
L’art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010 non individua un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari con la sentenza del 7 luglio 2016.
Nella vicenda in esame una Società, e i suoi garanti, convenivano in giudizio una Banca, proponendo un’azione di indebito oggettivo mirante ad ottenere la restituzione delle somme dalla stessa indebitamente incassate nel corso di un rapporto di conto corrente, sostenendo la ritenuta applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia – e comunque tali da determinare usura soggettiva – nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Deducevano altresì la nullità totale o parziale del suddetto contratto sotto numerosi profili, nonché l’invalidità dell’ulteriore contratto di mutuo chirografario in quanto accordato al fine di estinguere le passività derivanti dal primo, e per essere stati applicati interessi anatocistici nel corso di esso; parte attrice proponeva infine domanda di inibitoria dalla segnalazione alla centrale rischi con la conseguente richiesta risarcitoria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alle domande avversarie e assumendone l’infondatezza.
Il giudice, rilevato che la materia in esame rientrava tra quelle per le quali è previsto l’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità ex lege ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, assegnava alle parti il termine per la presentazione della relativa domanda.
Dall’esame dell’istanza di mediazione emergeva che la procedura conciliativa aveva riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa; pertanto, ritenendo non assolta la condizione di procedibilità in ordine alle pretese non esaminate nell’ambito della conciliazione, con la pronuncia in commento il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità di tali domande per mancato esperimento della mediazione demandata.
In particolare è stato ritenuto che al fine dell’assolvimento della condizione di procedibilità è necessario che nell’istanza siano individuate tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande avanzate nel giudizio ordinario, non rilevando che parte convenuta nulla avesse eccepito al riguardo e non individuando l’art. 5 Dlgs 28/2010 un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata.
La stessa soluzione di improcedibilità non è invece stata adottata per le domande svolte dai fideiussori, sulla base della considerazione per cui il contratto di fideiussione non sarebbe riconducibile alla categoria dei contratti bancari cui il citato art. 5 fa riferimento.
Le restanti domande attoree sono state rigettate in quanto infondate.
In particolare, in relazione ai molteplici profili di nullità del contratto prospettati dagli attori, essi sono stati tutti disattesi perché generici o infondati in quanto relativi a facoltà e iniziative dell’Istituto di credito che erano state previste nel contratto.
Parimenti generico è stato considerato l’assunto relativo alla situazione di usura soggettiva in cui si sarebbe trovata la società al momento della conclusione del contratto, in difetto di precisazione del tasso medio praticato per operazioni similari da assumere come riferimento per la valutazione del caso.
Quanto poi alla doglianza relativa all’applicazione di interessi debitori usurari nel corso del rapporto di conto corrente, anch’essa è stata respinta poiché fondata su criteri non condivisi dal giudicante: nello specifico non è stato condiviso l’assunto di parte attrice che voleva ricompresa nel calcolo del TEG anche le CMS in quanto è solo dall’entrata in vigore della L.2/2009 che le stesse sono computabili nel calcolo di suddetto tasso.
Le esaminate considerazioni hanno giustificato anche il rigetto delle domande di nullità e accertamento di simulazione relative al contratto di mutuo atteso che, una volta escluso che le passività derivanti dal contratto di conto corrente fossero non dovute, esso è da ritenersi pienamente valido.
Quanto invece alla doglianza relativa al tasso di interesse applicato alla somma mutuata il Giudice veronese ha osservato che non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento ad un mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.
Sulla base dei suesposti rilievi, il Tribunale dichiarava improcedibili le domande di nullità relative al contratto di conto corrente per cui è causa e quella di inibitoria dalla segnalazione alla Centrale rischi avanzate dalla Società, rigettava tutte le altre domande di parte attrice con condanna degli attori in solido tra loro alle spese di giudizio.
In materia si veda anche:
MEDIAZIONE: SE L’ISTANZA È GENERICA, LA DOMANDA GIUDIZIALE È IMPROCEDIBILE
L’ATTORE NON PUÒ LIMITARSI AD ENUNCIARE VAGAMENTE IL PROPRIO DIRITTO SENZA PRECISARE IL PETITUM
Sentenza| Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Raffaele Ranieri | 28.09.2016 | n.5820
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