Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
LA MASSIMA
Nelle controversie nascenti da contratti bancari, l’attore che eserciti l’azione di ripetizione delle somme in materia di rimborso oneri ha l’obbligo di avviare il procedimento di mediazione ex. art. 5 d.lgs. 28/2010, a pena di improcedibilità.
Se l’istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle richieste di cui alla successiva citazione, l’azione è improcedibile.
Ove, infatti, l’attore nell’atto preliminare di mediazione si limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il petitum, l’atto di citazione risulta difforme dalla preliminare richiesta, e ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott. Raffaele Ranieri, con la sentenza depositata il 28.09.2016, n. 5820.
IL CASO
Nel caso di specie, l’attore conveniva in giudizio la società con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento, poi successivamente estinto, al fine di ottenere la condanna al rimborso delle commissioni pagate al momento della stipula.
Trattandosi di controversia nascente da contratto bancario, quindi avente come condizione di procedibilità l’esperimento ex art. 5 d. lgs 28/10 del tentativo di conciliazione innanzi ai competenti organi, l’attore aveva provveduto ad assolvere tale onere, ma al procedimento non prendeva parte la società invitata.
Il Giudice successivamente adìto, rinvenuti agli atti sia l’istanza di mediazione sia il verbale negativo, ha rilevato tuttavia che la prima era formulata in modo totalmente vago e non corrispondeva alle richieste di cui in citazione. Infatti, nell’atto preliminare di mediazione l’attrice si era limitata ad enunciare vagamente il proprio diritto senza precisare il petitum, non quantificando alcuna somma.
Rilevata la difformità tra l’atto di citazione e la preliminare richiesta di mediazione, ha quindi ritenuto trattarsi di domanda totalmente diversa, pertanto sfornita di procedibilità.
Inoltre, ad avviso del Giudice, avendo l’attrice ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, non può essere concesso alcun termine, come sarebbe stato in assenza totale dell’avvio del procedimento di mediazione.
IL COMMENTO
L’invito alla partecipazione al procedimento di mediazione deve essere dettagliato e non generico.
La domanda di mediazione deve contenere i requisiti indicati all’art. 4, comma secondo del d.lgs. 28/2010, ossia organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa.
Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, con la sola esclusione degli “elementi di diritto”.
Per tale ragione, la domanda di mediazione deve essere simmetrica a quella giudiziale sia in relazione ai fatti esposti che al petitum ed, in caso di divergenza, la stessa costituirà una domanda nuova e come tale improcedibile.
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