La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Quanto alla derogabilità del criterio legale di territorialità, resta da osservare che il legislatore con la recente riforma adottata con il D.lgs. 149/2022 ha integrato il comma 1 dell’art. 4 D.lgs. 28/2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex lege 197/2022) proprio al fine di chiarire che “la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti”.
La parte che partecipa ad un incontro di mediazione deve eccepire in quella sede l’incompetenza per territorio, deducendo l’erroneo svolgimento della stessa, non potendola poi rilevare nei successivi scritti difensivi.
Una diversa interpretazione della norma apparirebbe del tutto irragionevole posto che il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio, dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello).
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro, con la sentenza n. 4176 del 9 gennaio 2023.
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