L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione, giusta od errata che sia, effettuata dal giudice, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel Moscarini con l’ordinanza n. 23390 del 23 ottobre 2020.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in luogo dell’appello, avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva qualificato la domanda come azione risarcitoria ordinaria ex art. 2043 c.c., per lesione dei diritti all’identità personale ed alla reputazione, piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema dell’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003.
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