
In presenza di una sentenza che scinda un’opposizione esecutiva in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e in parte come opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della sentenza stessa deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. Il ricorso immediato per cassazione avverso la qualificazione degli atti come opposizione agli atti esecutivi è tempestivo e necessario, pena l’inammissibilità dell’appello.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Esposito – Rel. Magnanensi, con la ordinanza n. 3116 del 07 febbraio 2025.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo esposto nel controricorso proposto dall’Ente riscossore, parte resistente nel ricorso proposto da un avvocato, il quale si era opposto all’ intimazione di pagamento notificata dal suddetto Ente, relativa a cartelle portanti crediti vantati dalla Cassa Forense, con il quale aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto sentenza passata in giudicato per tardiva proposizione del rimedio impugnatorio per essa previsto.
Infatti, il Giudice di prime cure aveva qualificato il giudizio in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (laddove era contestata la notificazione delle cartelle sottese alla intimazione) ed in parte come opposizione all’esecuzione (laddove si afferma l’inesigibilità dei crediti contributivi per prescrizione verificatasi successivamente alla notificazione delle cartelle), lo strumento di gravame da esperirsi avverso la decisione qualificata come opposizione agli atti esecutivi sarebbe stato il ricorso immediato in cassazione, ma tale ricorso non era stato esperito, avendo la parte adito la Corte d’Appello.
Pertanto, l’appello avverso la decisione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi era inammissibile.
Secondo la Suprema Corte tale deduzione era da ritenersi fondata in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione e non con l’appello.
Sulla base di tali argomentazioni, gli Ermellini hanno rigettato il motivo, cassato la sentenza di appello in ordine all’unico motivo accolto, rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, per provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IMPUGNAZIONE: LA QUALIFICAZIONE DELL’AZIONE PROPOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL GIUDICE A QUO
SE È STATA CLASSIFICATA COME OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, È ESPERIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Condello | 26.06.2023 | n.11791
MEZZI DI IMPUGNAZIONE: È RILEVANTE LA QUALIFICAZIONE DELL’AZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE (GIUSTA O ERRATA CHE SIA)
OCCORRE UTILIZZARE IL RITO IN CONCRETO PREVISTO A SEGUITO DELLA IDENTIFICAZIONE GIURISDIZIONALE
Ordinanza | Cass. civ. Pres. Travaglino, Rel Moscarini | 23.10.2020 | n.23390
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno