In tema di mezzi di prova fornibili nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, non è possibile riconoscere valore probatorio alle fatture emesse dal creditore, senza considerare che le stesse, in quanto documenti di formazione unilaterale, non sono idonee a costituire prova a favore dello stesso, essendo tenuto a dimostrare sia l’an che il quantum della sua pretesa.
Spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; nè è sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinchè un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi connotati da una serietà tale da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel Oliva, con l’ordinanza n 128 del 4 gennaio 2022.
Accadeva che il debitore proponeva appello contro una sentenza di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di alcune forniture di beni mobili.
La Corte rigettava l’appello per cui il debitore proponeva ricorso per Cassazione, lamentando tra l’altro il fatto che il giudice del gravame si fosse presuntivamente basato, nel decidere, sulle fatture emesse dal creditore, le quali essendo documenti di formazione unilaterale, non possono costituire prova a favore della parte che li ha predisposti.
In particolare il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2710, 2727, 2729, 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la decisione avrebbe seguito un ragionamento presuntivo erroneo in violazione dell’onere della prova, in quanto era irrilevante la circostanza che il ricorrente non avesse contestato la fornitura prima di ricevere la richiesta di pagamento del CREDITORE e che le fatture fossero state riportate nei libri contabili del CREDITORE.
Tanto in considerazione che i documenti di formazione unilaterale, come le fatture, non possono costituire prova a favore della parte che li ha predisposti.
La Suprema Corte accoglieva tale motivo, con rinvio ad altra sezione, ben precisando che la parte non può creare prove in favore di se stesso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ONERE PROVA: IL CLIENTE CHE AGISCE DEVE FORNIRE LA PROVA DEI FATTI A FONDAMENTO DELLA SUA PRETESA
OCCORRE INDICARE LE VOCI INDEBITAMENTE COMPUTATE DALLA BANCA
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PROCESSO CIVILE –PROVA – IMPOSSIBILITÀ DELLA PARTE DI CREARE PROVA IN SUO FAVORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 26.03.2012 | n.4820
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