Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione, potendosi ritenere tale presunzione superata solo qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Notaro – Rel. Casaregola, con la sentenza n. 3175 del 3 luglio 2023.
Nel caso di specie, l’attrice proponeva appello avverso la sentenza che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in favore della medesima, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso l’eccezione relativa alla mancata acquisizione, tra le scritture comparative, di un assegno, motivata dal c.t.u. sull’assunto che era scrittura priva di data certa.
Assumeva l’appellante che, poiché scrittura di comparazione non era la firma apposta in calce all’assegno, ma quella di girata presente sul retro, la data era certa, coincidendo con quella indicata sopra la dicitura “stanza di compensazione”.
Ebbene, poiché il c.t.u. era stato autorizzato ad acquisire le scritture di comparazione indicate dal difensore di essa opposta, purché avessero data certa anteriore o coeva alla scrittura da verificare, il giudice aveva errato a non autorizzare l’integrazione della consulenza al fine di tenere conto anche dell’assegno, sicché la Corte d’Appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio o il suo rinnovo.
In un passaggio motivazionale, la Corte di Appello ha precisato che “All’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 12.3.2019 la difesa dell’opposta, odierna appellante, si è limitata a contestare le conclusioni del c.t.u., senza insistere per il rinnovo delle operazioni o, quanto meno, per la loro integrazione attraverso l’acquisizione, come scrittura di comparazione, della firma di girata apposta” sull’assegno. “Ebbene, poiché le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione, potendosi ritenere tale presunzione superata solo qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (v. Cass. civ., sez. 6 – 3, ord. 4.4.2022 n. 10767), valutazione che a questa Corte è rimasta preclusa a causa della mancata acquisizione del fascicolo cartaceo, malgrado le richieste, e dell’assenza del verbale dell’udienza dell’11.1.2019 (successiva al deposito della c.t.u.) in quello telematico, la doglianza è inammissibile”.
Pertanto, l’appello è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OBBLIGO DI REITERARE LE ISTANZE ISTRUTTORIE
È NECESSARIA L’INDICAZIONE ANALITICA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Articolo Giuridico | 26.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/obbligo-di-reiterare-le-istanze-istruttorie
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE REITERATE AL MOMENTO DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE GENERICAMENTE “PER RELATIONEM”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri | 07.03.2019 | n.6590
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno