La consumazione del termine massimo delle misure protettive nella composizione negoziata non osta all’adozione di misure cautelari, del medesimo contenuto delle misure protettive, per conservare i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, quale presupposto per il sacrificio imposto ai creditori destinatari delle misure cautelari.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Padova, Giudice Giovanni G. Amenduni con la ordinanza del 9 dicembre 2024.
Nel caso di specie, la società debitrice aveva avviato la composizione negoziata della crisi, ottenendo le misure protettive generali (e della successiva proroga), per un periodo di tempo pari a 120 giorni.
Alla scadenza delle misure protettive ex art. 18 CCII, ritenendo di essere esposta al rischio di aggressione da parte dei creditori, in particolare dal settore Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che avrebbe reso pressoché inutile tutta l’attività svolta nell’ambito della composizione negoziata della crisi, richiedeva al Tribunale la concessione di nuove forme di cautela contro eventuali iniziative esecutive, in particolare (ma non solo) del settore Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, proprio al fine di scongiurare l’interruzione dell’attività aziendale, fortemente a rischio per l’ipotesi di un pignoramento dell’immobile in concessione all’affittuaria dell’azienda.
Il Giudice accoglieva l’istanza, affermando che la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall’art. 19 CCII, non può rilevare in termini ostativi all’adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati.
Il lasso temporale previsto dall’art. 19 cit., infatti, è riferito unicamente alle misure protettive, e cioè a quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi; allo spirare di siffatto termine si può aggiungere l’adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo il giudice provvedere al contemperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso.
Per tali motivi, il Giudice ha inibito ai creditori di avviare azioni esecutive o cautelari in danno della Società debitrice fino al termine di durata del procedimento di composizione negoziata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AL CUSTODE POSSONO ESSERE CONFERITI ANCHE POTERI GESTORI
Ordinanza | Tribunale di Bologna, Giudice Maurizio Atzori | 19.12.2023 |
PROROGA MISURE PROTETTIVE EX ART 19 CCII: VANNO RICHIESTE SU ISTANZA CONGIUNTA DELLE PARTI, EX ART. 19 C. 5 CCII
IN MANCANZA, OCCORRE CHE SIA INTEGRATO IL CONTRADDITTORIO ANCHE NEI CONFRONTI DEL CREDITORE PREGIUDICATO
Decreto | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 09.07.2024 |
CONCORDATO SEMPLIFICATO: NON È POSSIBILE CHIEDERE MISURE PROTETTIVE NELL’AMBITO DI TALE PROCEDIMENTO
ESSO NON È UNA SPECIES DI CONCORDATO PREVENTIVO
Decreto | Tribunale di Torino, Pres. Nosengo – Rel. Pittaluga | 25.11.2022 |
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