In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca.
Ciò solo nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata:
- a) l’estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa;
- b) l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto;
- c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto.
Essa deve essere esclusa nel caso di istituto di credito che trascuri negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi. Tale negligenza rileva anche a prescindere dalla configurazione di condotte collusive.
Questa è una parte motivazionale della sentenza n. 4305 del 7 febbraio 2022 della Corte di Cassazione, Pres. Sabeone – Rel. Belmonte.
Nel caso di erogazione di un mutuo garantito da ipoteca iscritta su bene successivamente oggetto di confisca di prevenzione, le verifiche di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si estendono alle modalità contrattuali di accollo del mutuo solo nell’ipotesi in cui dette modalità abbiano comportato la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio). In ipotesi in cui si verifichi un’ipotesi di accollo cumulativo la verifica della posizione del creditore resta ancorata alla fase della originaria pattuizione, sia pure intervenuta con persona fisica o giuridica diversa rispetto a quella nei cui confronti è stata disposta la confisca.
Su tale presupposto si avrà che la valutazione giudiziale dovrà riferirsi al momento dell’originaria insorgenza del credito, senza ingerire sulle successive evoluzioni del rapporto.
Nella sola ipotesi in cui l’accollo del mutuo in capo all’acquirente subentrante abbia avuto portata liberatoria dell’originario contraente si impone, in presenza di una rilevante e significativa modificazione del rapporto obbligatorio, una nuova deliberazione negoziale dell’istituto di credito che, necessariamente, dovrà attenersi ai parametri imposti dal precitato art. 52.
La mancata conoscenza, in capo alla banca, dei profili di criticità – rinvenibili attivando i poteri istruttori tipicamente previsti in favore dell’accollante- fa venir meno la presunzione della mancata conoscibilità da parte della banca, giacchè, una volta dimostrata la effettività del nesso funzionale, l’istituto creditore non vedrà pregiudicato il diritto di credito solo qualora sia stato in grado di dimostrare di aver ignorato senza colpa la finalizzazione del finanziamento concesso alla attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego di detta attività.
Per tali motivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla società mandataria condannandola alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONFISCA: L’IPOTECA DELLA BANCA NON SI ESTINGUE SE PROVA LA SUA BUONA FEDE
L’ISTITUTO DI CREDITO DEVE DIMOSTRARE DI AVER FATTO “INCOLPEVOLE AFFIDAMENTO” SUL PROPRIO DANTE CAUSA
Sentenza | Corte Suprema di Cassazione penale, II sez. Pres. Cervadoro Rel. Pellegrino | 08.06.2021 | n.22504
IL TERZO CREDITORE IPOTECARIO PUÒ FORMULARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima, Pres. Giordano – Rel. Mazzei | 14.01.2015 | n.1597
CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE
AGLI ISTITUTI BANCARI TERZI ESTRANEI AI REATI NON PUÒ ESSERE ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE DELL’IPOTECA NEI REGISTRI IMMOBILIARI
Sentenza | Cassazione penale, Sezione Prima | 31-07-2014 | n.34039
CONFISCA ALLARGATA: TUTELATO IL CREDITO IPOTECARIO DELLA BANCA
LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIMAFIA BILANCIANO L’INTERESSE PUBBLICO ED IL DIRITTO DEL CREDITORE A RIVALERSI SU BENI CONFISCATI PER MAFIA
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima | 19-06-2014 | n.26527
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