In materia di concordato semplificato, pur in assenza di una specifica e chiara previsione normativa deve ritenersi che le misure protettive di cui agli art. 54 e 55 CCII possano applicarsi anche a tale procedura concorsuale.
Infatti, sebbene nell’art. 25-sexies CCII non vi sia un esplicito richiamo all’art. 54 e neppure l’art. 54 CCII richiami espressamente il concordato semplificato, la sua inclusione tra i procedimenti per i quali è possibile avere accesso alle misure protettive e cautelari può essere ricavata da un’interpretazione sistematica, rientrando indubbiamente anche il concordato semplificato (insieme al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologa) tra gli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza, come si evince dall’art. 2 lett. m-bis) CCII che nel definire gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ricomprende anche le procedure volte “alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata della crisi”, con chiaro riferimento, dunque, anche al concordato semplificato.
Inoltre, la lett. p) dell’art. 2 CCII, nel definire le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, fornisce una definizione estremamente ampia e idonea a ricomprendervi anche il concordato semplificato, posto che tali misure non sono finalizzate solo al buon esito delle trattive ma sono anche strumentali a consentire di portare a conclusione ogni altro strumento scelto dal debitore, tra i plurimi messi a disposizione dal codice della crisi, per regolare la propria situazione di crisi o insolvenza, e dunque anche il concordato semplificato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Barbara Vacca con il decreto del 28.03.2024 con il quale il giudice ha confermato le misure protettive ex art. 54 CCII, comma 2, primo e secondo periodo, richieste da una società che aveva presentato proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORDATO SEMPLIFICATO: NON È POSSIBILE CHIEDERE MISURE PROTETTIVE NELL’AMBITO DI TALE PROCEDIMENTO
ESSO NON È UNA SPECIES DI CONCORDATO PREVENTIVO
Decreto | Tribunale di Torino, Pres. Nosengo – Rel. Pittaluga | 25.11.2022 |
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