LA MASSIMA
La disciplina del codice di rito prevede che alla morte del domiciliatario consegua l’inefficacia dell’elezione di domicilio e la notificazione dell’avviso di udienza del giudizio di cassazione presso la Cancelleria.
IL CASO
Il caso in esame trae origine dalla domanda proposta da ROSSO nei confronti di GIALLO per sentirlo condannare al pagamento delle somme dovute a causa dell’esecuzione dell’appalto a titolo di rimborso per spese di energia elettrica e risarcimento danni.
Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda principale e ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da GIALLO.
Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto gravame accolto dal Tribunale.
Avverso tale sentenza ROSSO ha proposto ricorso per Cassazione e gli atti sono stati rimessi alle Sezioni Unite per affrontare il problema derivante dal decesso del domiciliatario di una delle parti.
LA DECISIONE
La Corte ha ritenuto che la morte del domiciliatario del ricorrente, determina, ai sensi dell’art.141 cpc, comma 4, l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la comunicazione degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata elezione di domicilio, e quindi l’avviso d’udienza va comunicato con deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione.
In particolare, la Corte ha ritenuto che la morte del difensore domiciliatario sia equiparata alla mancata elezione di domicilio con la conseguenza che le notificazioni e le comunicazioni degli atti dovranno essere effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Secondo la Corte, infatti, nel caso del decesso del domiciliatario non sussiste l’esigenza imprescindibile di avvertire la parte personalmente per l’ipotesi di una nuova difesa, avendo avuto il difensore non residente in Roma, da un lato, piena possibilità di contattare il domiciliatario in ogni momento e, dall’altro, l’opportunità, assicuratagli dal codice di rito, di essere informato personalmente dalla cancelleria a mezzo posta della fissazione dell’udienza.
Il difensore che ignori la data fissata per la discussione del ricorso, per aver ignorato la morte del suo domiciliatario, è qualificabile come UN FATTO A LUI STESSO IMPUTABILE.
Ne discende che la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell’art.141 cpc, comma 4, l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art.366 cpc, comma 2, essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma, di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, adeguatamente salvaguardato.
IL COMMENTO
La morte del domiciliatario determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che L’AVVISO D’UDIENZA ANDRA’ NOTIFICATO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., essendo comunque salvaguardato il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cpc.
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