ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 1936 del 19/11/2012 il Tribunale di Benevento si è pronunciato sulla domanda con la quale gli attori, avendo contratto un mutuo con applicazione del piano di ammortamento “alla francese”, chiedevano accertarsi l’illegittimità della clausola di previsione del tasso di interesse.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, affronta la questione esaminando le peculiarità del sistema di calcolo delle rate, sia per capitale che per interessi, nel sistema di ammortamento alla francese.
In particolare, afferma il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce.
Invero, ogni rata costante si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L’importo della rata costante è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, tasso di interesse e numero di rate (inserita dalle parti nel contratto con la espressa determinazione: della somma oggetto di mutuo, del tasso di interessi e del numero di rate e sulle quali non è possibile effettuare alcun intervento successivo del mutuante) tramite l’utilizzo del principio dell’interesse composto in virtù del quale: “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento“.
Lo schema è dunque il seguente:
RATA = QUOTA INTERESSI + QUOTA CAPITALE |
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rata (costante) – quota interessi
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capitale residuo (periodo precedente) x tasso di |
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capitale residuo (periodo |
Tale sistema garantisce per il mutuatario la possibilità di conoscere sin dall’accensione del mutuo l’importo delle singole rate (costanti nel tempo) e così programmare il rimborso.
Secondo il Tribunale di Benevento (in linea con quanto affermato anche dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 24/11/2011), il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente (nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo), secondo il principio dell’interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l’interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, secondo il Tribunale, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA DI CAPITALE ANCORA DOVUTA E PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RATA.
La sentenza si pone in contrasto con altre opinioni giurisprudenziali (Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, n.113/2008, Tribunale di Larino n. 119 del 3/5/2012), che hanno viceversa affermato l’illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, ravvisando un’ipotesi di anatocismo.
Sul punto, è d’obbligo evidenziare come sottolineato anche dal Tribunale di Benevento che il problema dell’anatocismo si pone effettivamente qualora la Banca, nel caso di inadempimento del mutuatario, pretenda la corresponsione degli interessi moratori, calcolati anche sulla quota della rata scaduta costituita dagli interessi.
Tale aspetto, tuttavia, non è stato oggetto del giudizio in esame, per cui il piano di ammortamento adottato dalla Banca, secondo il sistema a rata fissa o “alla francese“, è da ritenersi pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente.
Testo del provvedimento
si allega la sentenza del Tribunale di Benevento, segnalata gentilmente dall’avv. Mario Prozzo.
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Numero Protocolo Interno : 123/2012