Testo massima
La sentenza del Tribunale di Treviso del 12.1.2015,
si occupa ancora una volta di verificare se la tecnica di ammortamento di un
mutuo “alla francese“, nasconda o
meno il pagamento di interessi anatocistici.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da
una s.r.l. nei confronti di una società di leasing con la quale l’attrice
richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, avendo, a suo
dire, corrisposto interessi illegittimi a causa dell’applicazione
dell’ammortamento alla francese al contratto di leasing sottoscritto.
Nel provvedimento in esame il Tribunale di Treviso
apertamente non condivide l’orientamento espresso dal Tribunale di Bari nella
sentenza n. 113 del 2008, citata nella consulenza di parte allegata da parte
attrice a corredo della sua domanda, poiché ritiene che, nel su menzionato
provvedimento, il giudice abbia confuso
il tema del tasso effettivo con quello dell’anatocismo.
Infatti, la sentenza su menzionata sancisce
l’illegittimità dei mutui alla francese ai sensi dell’art. 1283 c.c., poiché
tale sistema comporterebbe l’applicazione di un interesse composto a carico del
contraente, pratica questa vietata in maniera esplicita dal codice civile.
L’accusa che viene mossa al sistema di ammortamento
alla francese è infatti quella di
consentire automaticamente l’anatocismo. Secondo quanti avversano tale sistema
di calcolo, si creerebbe una situazione per cui gli interessi da corrispondere
vengono calcolati non solo sul capitale ma anche sugli interessi nel frattempo
maturati. Tale sistema darebbe vita, quindi,
a una capitalizzazione di interessi non consentita dalla legge.
Secondo il Tribunale trevigiano, invece, “si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se
gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al
capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi
nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione
dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo
capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono
capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso“.
Quindi, il piano di
ammortamento alla francese non comporta anatocismo perché nella sua struttura
matematica e finanziaria non v’è nulla che porti alla generazione di interessi
composti.
Il Tribunale di Treviso
condivide, inoltre, le conclusioni cui
giunge il consulente d’ufficio che ha accertato che il contratto di leasing
oggetto della controversia non è viziato da interessi anatocistici in quanto
gli interessi indicati in ogni rata del piano di ammortamento sono stati calcolati unicamente sull’ammontare del debito
residuo relativo alla rata precedente.
Applicando questo
meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi, l’anatocismo, è
del tutto preclusa e il Tribunale, pertanto,
ha rigettato la domanda attrice.
In tema di ammortamento alla
francese si segnalano le seguenti pronunce, già oggetto di approfondimento su
questa Rivista:
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON
COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN
EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Non è concettualmente configurabile il fenomeno
anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese,
difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso
dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente
definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto
ex art. 1283 c.c.
Domandare l’accertamento dell’anatocismo in un
mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d. alla francese comporti
un automatico effetto anatocistico comporta la temerarietà della domanda ex
art. 96 cpc.
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea
Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO
ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN
FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI
CAPITALE DECRESCENTE
Nel contratto di mutuo basato su ammortamento
progressivo “alla francese” non si verifica alcun fenomeno
anatocistico se la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del
periodo precedente, giacché gli interessi vengono quantificati soltanto sulla
quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a
quello di ciascuna rata.
L’ordine di esibizione, avendo una valenza
meramente residuale nell’ambito dei mezzi istruttori, non può costituire uno
strumento per eludere l’onere della prova gravante sulla parte che intende far
valere in giudizio un diritto.
La consulenza tecnica d’ufficio presuppone che
siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a
fondamento della propria domanda per cui non può essere utilizzata per compiere
indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze e fatti la cui
dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio della parte stessa e per
supplire alla carenza delle proprie allegazioni.
La manifesta infondatezza di una opposizione,
incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e destituita di
qualsiasi supporto probatorio, costituendo espressione di uno strumentale e
dilatorio esercizio dell’attività processuale e, dunque, di un agire gravemente
colposo, non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe
consentito alla parte di avvertire agevolmente l’ingiustizia della propria
domanda, integra una ipotesi di lite temeraria, sanzionabile ex art. 96, comma
3, c.p.c.
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro
Brancaccío | 30-01-2015 n.587
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO
DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO
CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario
preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di
ammortamento “alla francese” gli interessi e la quota capitale scaduti “escono”
dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non si può configurare
anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi.
Nel metodo di ammortamento alla francese gli
interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via
decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e per il periodo
corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi
pregressi.
La modalità di espressione di un tasso di interesse
non può mai di per sé generare un effetto anatocistico e conseguentemente, la
relativa pattuizione sempre che nel contratto le parti abbiano chiaramente
precisato (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e
che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili) le modalità per
determinare in modo certo l’entità del tasso (eventualmente) variabile da
applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul
capitale ancora da restituire deve ritenersi valida e non inficiata da
nullità per contrasto con l’art. 1283 cc.
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella
Rimondini | 11-11-2014 n.2040
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA
FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA
LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI
PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla
francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota
capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di
ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna
rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli
interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo
viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa
va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi,
atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta
calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale
originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e
unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente
precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola
rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento,
coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il
capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo
della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino
17-07-2014
MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN
QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE
IN CASO DI INADEMPIMENTO,
L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE
DISCIPLINATO E CONSENTITO
In materia di contratto di mutuo, è legittimo il
sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della
regola dell’interesse semplice, non producendo interessi anatocistici.
In caso di inadempimento, è lecito l’effetto
anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono
computati sulle rate impagate comprensive di capitale ed interessi in
quanto espressamente consentito dall’art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000.
Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini
05-05-2014 n.5733
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA
ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO
CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA
ANATOCISMO
Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non
implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi,
comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente
sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a
quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna
rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli
interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza,
che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello
eventualmente effettivo.
Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri
10-04-2014
MUTUI BANCARI: È LEGITTIMO IL PIANO DI AMMORTAMENTO
ALLA FRANCESE
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI
UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO
CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
In particolare, afferma il Tribunale che il sistema
cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate
costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta
progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce.
Tribunale di Benevento, dott.ssa Antonietta
Genovese 19-11-2012 n.1936
Testo del provvedimento
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